Sachverhalt
avvenuti sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, il __________. Reato previsto dall art. 90 cifra 2 LCS, come previsto al punto 1 del decreto daccusa n.4498/2010 del 18 ottobre 2010;
proscioglie ACCU 1
dallimputazione dicircolazione nonostante revoca della licenza di condurre, e meglio come descritto nel decreto di accusa n. 4498/2010 del 18 ottobre 2010.
condanna ACCU 1,
a valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (20 aliquote da fr. 180.00) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28 giugno 2010.
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr. 3600.00 (tremilaseicento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
- alla multa di fr. 720.00 (settecentoventi); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain (6) sei giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.00 con motivazione scritta e di fr. 750.00 senza motivazione scritta. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza. Intimazione a: - seduta stante ACCU 1 , - per raccomandata Lugano DI 1,__________ - alla crescita in giudicato Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano. Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio Giuridico, Camorino Divisione della Giustizia,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.592/GIP
DA 4498/2010
Bellinzona
5 ottobre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, in data __________, circolato al volante della __________ targata TI __________ ad una velocità punibile di 115 kmh (constatata 126 kmh) dove la velocità prescritta è di 80 kmh;
2. circolazione nonostante revoca della licenza di condurre
per avere, sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, in data __________, circolato al volante della vettura __________ targata TI __________, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata a seguito delle gravi infrazioni alle norme della circolazione commesse a __________ in data __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 90 cifra 2 e 95 cifra 2 LCS, richiamato lart. 49 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto daccusa del 18 ottobre 2010 n. 4498/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'800.00 (duemilaottocento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquoteda fr. 70.00 (settanta), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 40 (quaranta) (art. 34 e 36 CP).
Pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (20 aliquote da fr. 180.00) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 28 giugno 2010 .
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2010;
visto il ritiro dellopposizione del
1. ottobre 2012 limitatamente al punto n. 1,
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. ACCU 1 è autore colpevole di
1.1. circolazione nonostante revoca della licenza di condurre
per avere circolato al volante della vettura __________ targata TI __________, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata a seguito delle gravi infrazioni alle norme della circolazione commesse a __________ in data __________;
fatti avvenuti sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, il data __________
reato previsto dall art. 95 cifra 2 LCS;
2.Dato atto del ritiro dellopposizione relativamente al reato di grave infrazione alle norme della circolazione per avere circolato ad una velocità punibile di 115 kmh (constatata 126 kmh) dove la velocità prescritta è di 80 kmh e meglio come risulta dal punto 1 del decreto di accusa del 18 ottobre 2010 n. 4498/2010, quale deve essere leventuale pena.
2.1 Leventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni.
3. A chi vanno caricate le tasse e spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 90 cifra 2 e 95 cifra 2 LCS, richiamato lart. 42, 49 cpv. 2, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
da attoche ACCU 1è
autorecolpevoledi infrazione grave alle norme della circolazione
per avere circolato al volante della vettura __________ targata TI __________ ad una velocità punibile di 115 kmh (constatata 126 kmh) dove la velocità prescritta è di 80 kmh. Fatti avvenuti sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, il __________. Reato previsto dall art. 90 cifra 2 LCS, come previsto al punto 1 del decreto daccusa n.4498/2010 del 18 ottobre 2010;
proscioglie ACCU 1
dallimputazione dicircolazione nonostante revoca della licenza di condurre, e meglio come descritto nel decreto di accusa n. 4498/2010 del 18 ottobre 2010.
condanna ACCU 1,
a valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (20 aliquote da fr. 180.00) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28 giugno 2010.
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr. 3600.00 (tremilaseicento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 720.00 (settecentoventi);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain (6) sei giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.00 con motivazione scritta e di fr. 750.00 senza motivazione scritta.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1,
- per raccomandata
Lugano
DI 1,__________
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio Giuridico, Camorino
Divisione della Giustizia, Bellinzona
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
La giudice: la segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 720.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 1'470.00 totale