Sachverhalt
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4555/2010 del 18 ottobre 2010.
caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
-per raccomandata
Bellinzona
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
La giudice: la segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.569
DA 4555/2010
Bellinzona
6 novembre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1, __________)
prevenuta colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver ripetutamente condotto lautovettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 08.06.2010 per il periodo dal 09.07.2010 all' 08.10.2010;
fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;
perseguita con decreto daccusa del 18 ottobre 2010 n. 4555/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna per complessivi fr. 500.00, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture du district de lOuest lausannois il 09.04.2010 (art. 46 cpv. 1 CPS), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 é autrice colpevole di:
ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver ripetutamente condotto lautovettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 08.06.2010 per il periodo dal 09.07.2010 all' 08.10.2010;
fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;
2. Quale deve essere leventuale pena.
2.1Leventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni;
2.2Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna per complessivi fr. 500.00, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture du district de lOuest lausannois il 09.04.2010
3. A chi vanno caricate le tasse e spese
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e seg., 47 e seg, 106 CP, 95 cifra 2 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1ACCU 1
dal reato di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4555/2010 del 18 ottobre 2010.
caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
-per raccomandata
Bellinzona
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
La giudice: la segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00totale