Sachverhalt
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 181 CP e art. 177 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 4558/2010 di data 18 ottobre 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'500.- (duemilacinquecento), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote da fr. 100.- (cento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1. dicembre 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che con scritto 29 ottobre 2010 la parte civile ha ritirato ogni accusa nei confronti dellaccusato, con il quale ha trovato un accordo completo sulle conseguenze accessorie del divorzio;
rilevato che il reato di ingiuria viene a cadere per difetto di querela;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4558/2010 del 18 ottobre 2010.
caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.550.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.566
DA 4558/2010
Bellinzona
1 dicembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1elettromontatore
(difensore, DI 1, Bellinzona)
prevenuto colpevole di 1. coazione
per avere, a __________, in data __________ 2010, usato per sua stessa ammissione minaccia e violenza contro la moglie CIVI 1 intralciandone parimenti la libertà dagire, e meglio, per essersi parato davanti alla porta del bagno per impedirle di uscire di casa, prendendola per il bavero e minacciandolacon un pugno davanti alla faccia;
2. ingiuria
per avere, a __________, in data __________ 2010, offeso lonore della moglie CIVI 1, insultandola per sua stessa ammissione con la frasesei proprio una puttana, mi fai schifo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 181 CP e art. 177 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 4558/2010 di data 18 ottobre 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'500.- (duemilacinquecento), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote da fr. 100.- (cento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1. dicembre 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che con scritto 29 ottobre 2010 la parte civile ha ritirato ogni accusa nei confronti dellaccusato, con il quale ha trovato un accordo completo sulle conseguenze accessorie del divorzio;
rilevato che il reato di ingiuria viene a cadere per difetto di querela;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4558/2010 del 18 ottobre 2010.
caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.550.- totale