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10.2010.56

Minaccia a vicini di casa con un piccone

Ticino · 2010-11-12 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 509/2010 di data 2 febbraio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 40.- (quaranta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2.  Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto)                giorni.3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 12 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la teste;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 509/2010 del 2 febbraio 2010.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

fr.                       300.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.56

DA 509/2010

Bellinzona

12 novembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         minaccia

per avere, a __________, presso la residenza __________, tra le ore 20.00 del 06.08.2008 e le ore 01.00 del 07.08.2008, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a LESA 1 e LESA 2, minacciandoli con un piccone;

fatti avvenuti nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 509/2010 di data 2 febbraio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 40.- (quaranta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2.  Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto)                giorni.3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 12 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la teste;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 509/2010 del 2 febbraio 2010.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

fr.                       300.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale