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10.2010.55

Omettere di versare gli alimenti nonostante la decisione pretorile

Ticino · 2010-11-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.55

DA 322/2010

Bellinzona

11 novembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere, a __________, nel periodo dall’01.04.2008 all’01.11.2009, benché avesse i mezzi per farlo, omesso di versare, anche solo parzialmente, alla consorte separata CIVI 1 la somma di fr. 1'050.- mensili, così come da sentenza del Pretore di __________ del 29.10.2007, accumulando così arretrati per l’importo di fr. 21'000.-;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 322/2010 di data 25 gennaio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 40.- (quaranta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2.  Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5               (cinque).3.  Al versamento alla parte civile Loredana Boulenaz, dell'importo di fr. 21'000.- (ventunmila) a titolo di risarcimento.4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

sentito                               l'accusato, il quale descrive la sua situazione economica nel periodo che qui interessa e spiega i motivi per i quali non è stato in grado di pagare gli alimenti, cosa che invece aveva fatto fino a quando ne aveva avuto la possibilità;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 322/2010 del 25 gennaio 2010.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    ACCU 1

fr.                       150.-          tassa di giustizia

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.250.-          totale