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10.2010.547

Ripetuto furto e furto di poca entità

Ticino · 2012-03-27 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4234/2010 del 27 settembre 2010.

condanna                         ACCU 1

1.     alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti;

2.     viene revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5 (cinque) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP),

2.1.    in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 36 CP)

3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 350.- senza motivazione scritta.

si dà attoche le pretese di parte civile CIVI 2, __________ e CIVI 1, __________ sono state rinviate al competente foro;

ordinala confisca e la distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di strati di carta stagnola, sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle circostanze del furto di cui al punto 1.1. del decreto d’accusa, numero di refertazione non noto;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Ufficio federale della migrazione, Berna (511475);

Sezione della popolazione, Bellinzona;

Ufficio reperti, c/o ex Arsenale militare, Bellinzona.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  150.00            pena pecuniaria revocata

fr.                  650.00            tassa di giustizia

fr.                  100.00            spese giudiziarie

fr.900.00totale

fr.                  500.00            totale senza motivazione scritta

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.547

DA 4234/2010

Bellinzona

27 marzo 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con la segretaria Fabia Giannini per giudicare

ACCU 1ACCU 1

alias

__________, __________,

__________, __________,

__________, __________,

__________, __________,

__________, __________,

__________, __________,

__________, __________;

prevenuto colpevole di

1.    ripetuto furto

per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, a S. Antonino:

in data __________ sottratto a danno del Negozio CIVI 2 un PC portatile marca __________, modello __________ del valore di CHF 1'499.00 (refurtiva non recuperata), in data __________ sottratto a danno del Negozio CIVI 1, quattro confezioni di profumo per un valore complessivo di CHF 516.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);

2.    furto di poca entità

per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, a __________ in data __________, sottratto a danno del Negozio CIVI 2, articoli del reparto casalinghi per un valore complessivo di CHF 27,90 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, reati previsti dagli artt. 139 cifra 1 e 139, richiamato l'art. 172ter CP; richiamati gli artt. 46 cpv. 1 e 69 cpv. 1 e 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 settembre 2010 n. 4234/2010 del   che propone la condanna:

1.     Alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni(art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

2.     Si rinviano le parti civili CIVI 2, __________ e CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.     Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5 (cinque) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano  il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 36 CP).

5.     Ordina la confisca e la distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di strati di carta stagnola / sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle circostanze del furto di cui al punto 1.1. / numero di repertazione non noto (art. 69 cpv. 2 CP).

6.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 ottobre 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento il 27 marzo 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo di pubblicazione sul foglio ufficiale del 7 febbraio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se l’imputato è autore colpevole di

1.1.     ripetuto furto

1.2.     furto di poca entità

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 46 cpv. 1 e 69 cpv. 1 e 2,139 cifra 1, 139, 172 ter CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ripetuto furto, art. 139 cifra 1 CP e furto di poca entità, art. 139 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4234/2010 del 27 settembre 2010.

condanna                         ACCU 1

1.     alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti;

2.     viene revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5 (cinque) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP),

2.1.    in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 36 CP)

3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 350.- senza motivazione scritta.

si dà attoche le pretese di parte civile CIVI 2, __________ e CIVI 1, __________ sono state rinviate al competente foro;

ordinala confisca e la distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di strati di carta stagnola, sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle circostanze del furto di cui al punto 1.1. del decreto d’accusa, numero di refertazione non noto;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Ufficio federale della migrazione, Berna (511475);

Sezione della popolazione, Bellinzona;

Ufficio reperti, c/o ex Arsenale militare, Bellinzona.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  150.00            pena pecuniaria revocata

fr.                  650.00            tassa di giustizia

fr.                  100.00            spese giudiziarie

fr.900.00totale

fr.                  500.00            totale senza motivazione scritta