Dispositiv
- alla multa di fr. 600.-- (cinquecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--; comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.432
3794/2009
Bellinzona
14 dicembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di incitazione al soggiorno illegale,
per avere, a __________, nel periodo dal 30 gennaio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________, società affittacamere soprastante il __________,omettendo di compilare il bollettino notifica degli ospiti alla Polizia alle nominate __________, brasiliana, __________, ungherese, __________, brasiliana, e __________, brasiliana, sapendo o dovendo presumere che le sopraccitate, senza le necessarie autorizzazioni, esercitavano attività lucrativa prostituendosi nelle camere da lui locate, facilitato e aiutato le sopraccitate a soggiornare illegalmente in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 116 cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto daccusa del 31 agosto 2009 n. 3794/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1200.-- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2009 dallaccusato;
ricordato che, con sentenza 15 luglio 2010 limputato era stato condannato in contumacia da questo giudice;
rilevato che, con scritto di data 9 agosto 2010, limputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2010, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto allinterrogatorio dellaccusato;
sentito laccusato, il quale ha contestato integralmente i fatti addebitatigli chiedendo di essere prosciolto, ribadendo che le ragazze in questione hanno mentito. Esse sono arrivate soltanto la sera prima del controllo;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 116 cpv. 1 LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
incitazione al soggiorno illegale, di lieve entità, art. 116 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LStr,
per avere, a __________, nel periodo dal 9 febbraio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________, società affittacamere soprastante il __________,omettendo di compilare il bollettino notifica degli ospiti alla Polizia alla cittadina brasiliana __________, sapendo o dovendo presumere che ella esercitava attività lucrativa senza le necessarie autorizzazioni, prostituendosi nella camera da lui locata, facilitato e aiutato la sopraccitata a soggiornare illegalmente in Svizzera;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 600.-- (cinquecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr.600.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.1000.00totale