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10.2010.429

Lesioni semplici

Ticino · 2012-12-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.429

DA 3417/2010

Bellinzona

11 dicembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Cristina Vanza in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1__________

difensore: DI 1, __________

prevenuto colpevole di         lesioni semplici (caso poco grave)

per avere, a __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, e meglio per avergli dato diversi pugni al volto, dapprima mentre l’auto su cui circolava la vittima era ferma ed in seguito aggrappandosi al veicolo continuando a colpirlo al volto e al gomito, provocandogli in tal modo diverse ferite (contusione facciale, escoriazioni del viso, esiti da epitassi e contusione del gomito sinistro; cfr. certificato medico agli atti);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 agosto 2010 n. 3417/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'300.- (milletrecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 130.- (centotrenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 agosto 2010 dall'accusato;

sentiti                                i testi;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

lesioni semplici (caso poco grave)

per avere, a __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, e meglio per avergli dato diversi pugni al volto, dapprima mentre l’auto su cui circolava la vittima era ferma ed in seguito aggrappandosi al veicolo continuando a colpirlo al volto e al gomito, provocandogli in tal modo diverse ferite (contusione facciale, escoriazioni del viso, esiti da epitassi e contusione del gomito sinistro; cfr. certificato medico agli atti);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP.

2.Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni;

3.A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art.42 e segg., 47 e segg., 106, 123 cifra 1 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1ACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici (caso poco grave, art. 123 cifra 1 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa 4 agosto 2010.

caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 660.- allo Stato.

Qu

alora la motivazione scritta fosse chiesta solo dalla parte civile la

relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1

DI 1

- per raccomandata

AINQ 1

CIVI 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

fr.                       400.-          tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.                       110.-          testi

fr.                      660.-          totale