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10.2010.392

Condurre una autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.36 - max. 1.59 grammi per mille) malgrado già stato condannato per analogo reato

Ticino · 2011-08-25 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.392

DA 3033/2010

Bellinzona

25 agosto 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Avv. Sonia Giamboni Tommasini

sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.36 - max. 1.59 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 (alcolemia: min. 1.25 grammi per mille) e nel 2007 (alcolemia: min. 1.60 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 luglio 2010 n. 3033/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.     Alla multa di fr. 2’000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________2007 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 luglio 2010 dall'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede la sospensione condizionale della pena pecuniaria principale e che si prescinda dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva precedente di 75 giorni;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se l’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3033/2010 del 5 luglio 2010.

condanna                    ACCU 1

1.     alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 7'200.00 (settemiladuecento);

1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.     alla multa di fr. 1’500.00 (millecinquecento);

2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.00 con motivazione scritta e di fr. 750.00 senza motivazione scritta.

revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS).

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e elimina trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1500.00multa

fr.                       400.00       tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.2250.00totale