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10.2010.390

Colpire una persona con un bastone e ometterle soccorso

Ticino · 2011-06-22 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.390

DA 3136/2010

Bellinzona

22 giugno 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole

di                              1.     lesioni semplici

per avere, il 15 maggio 2010, a __________, colpito CIVI 1 con 2-3 bastonate al capo ed al torace, facendolo cadere a terra e rotolare lungo una scarpata, provocando le lesioni attestate dal certificato medico 15 maggio 2010 dell’Ospedale Regionale, agli atti;

2.     omissione di soccorso

per avere, il 15 maggio 2010, a __________, omesso di portare soccorso a CIVI 1 da lui ferito così come al punto 1) del presente decreto di accusa, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente pretendere;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1, art. 128 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3136/2010 di data 9 luglio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 100.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 luglio 2010 dall'accusato;

preso atto                          che l’accusato e il danneggiato hanno ritirato le rispettive querele (vedi incarto n. 10.2010.239 della Pretura penale) e hanno dichiarato di disinteressarsi del perseguimento dei reati per i quali l’autorità agisce d’ufficio, rinunciando pure ad avanzare pretese civili per i fatti oggetto delle due procedure;

considerato                        che quando un danneggiato dichiara di rinunciare ai suoi diritti, il giudice, se non vi sono danni da risarcire, può prescindere dalla punizione in applicazione dell’art. 53 CP, qualora siano adempiute le condizioni per la sospensione condizionale della pena e l’interesse del pubblico all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza (allo stadio del giudizio è possibile solo l’esenzione dalla pena, cfr. DTF 135 IV 27);

che, vista la particolarità della fattispecie, si può prescindere dall’indire il dibattimento;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 33, 53, 123 cifra 1, 128 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

stralciadai ruoli il procedimento per l’imputazione di lesioni semplici.

dichiaraACCU 1 autore colpevole di omissione di soccorso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3136/2010 del 9 luglio 2010.

mandaACCU 1 esente da pena.

prescindedal prelevare la tassa di giustizia.

caricaa ACCU 1 le spese di fr. 50.-.

avvertequesto giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

Intimazione a:

e                                       - alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                         50.-          spese giudiziarie

fr.                        50.-          totale