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10.2010.321

Ripetuto danneggiamento di diversi impianti semaforici e cavi apparecchi radar; abusare per malizia di un impianto di telecomunicazioni; consumare un imprecisato quantitativo di cocaina

Ticino · 2010-11-08 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  2. Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 106 CP; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2366/2010 del 18 maggio 2010. condanna                         ACCU 1
  3. alla multa di fr. 200.- (duecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Lugano, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.200.00multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       100.00       spese giudiziarie fr.400.00totale
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Incarto n.10.2010.321

DA 2366/2010

Bellinzona

8 novembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difensore d'ufficio, DUF 1,)

prevenuto colpevole di    1.   danneggiamento (non ammesso)

per avere, a __________, il __________ 2010, tagliato il cavo di comunicazione tra i due semafori provvisori che regolavano il traffico in Via al __________, provocando danni per almeno fr. 917.- (sostituzione cavo e manodopera);

2.   ripetuto danneggiamento di lieve entità (non ammesso)

per avere, a __________, il __________ 2010, sconnesso il cavo del radar dell’impianto semaforco provvisorio di Via al __________, provocando danni per almeno fr. 185.50 (manodopera),

a __________, il __________ 2010, manomesso l’impianto semaforico provvisorio di Via __________, impostandolo sul rosso permanente per entrambi i sensi di marcia, provocando danni per almeno fr. 138.- (manodopera),

a __________, tra il __________ e il __________ 2010, scollegato il morsetto del caricabatteria dell’accumulatore, che si è scaricato, mandando in tilt l’impianto semaforico, provocando danni per almeno fr. 251.25;

3.   abuso di impianti di telecomunicazioni

per avere, a __________ e __________, tra il __________ e il __________ 2010, in almeno 5 occasioni, effettuato chiamate dal numero __________, di cui è il titolare, alla __________, sul loro numero di picchetto, senza proferire parola o segnalando, il __________ 2010, anomalie inesistenti ad un impianto semaforico a __________, provocando un intervento inutile degli operai (con costi di almeno fr.

498.-), abusando in tal modo per malizia di un impianto di telecomunicazioni, con il solo intento di importunare il suo ex datore di lavoro;

4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, in diverse località del Cantone, nel periodo __________ 2007 – fine __________ 2009, senza autorizzazione, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo;

reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 144, richiamato l'art. 172ter, 179septies CP e 19a LS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2366/2010 di data 18 maggio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2'000.- (duemila), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.- (cento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2.  Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5             (cinque) giorni.3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, Preonzo al competente foro per le pretesa di natura civile.4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese di fr. 100.- (duecento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 giugno 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 novembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore d’ufficio;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto                          che con lettera __________ 2010 la parte civile CIVI 1 ha ritirato la querela per i reati di danneggiamento, ripetuto danneggiamento di lieve entità e abuso di impianti di telecomunicazioni;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale che l’accusato venga mandato esente da pena e in via subordinata che la multa sia massicciamente ridotta; postula che tasse e spese vadano allo Stato e protesta ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 106 CP; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2366/2010 del 18 maggio 2010.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale