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10.2010.31

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.58 grammi per mille);

Ticino · 2011-06-10 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.31

DA 264/2010

Bellinzona

10 giugno 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler e Andrea Rigamonti in qualità di Giudice per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.58 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 264/2010 di data 29 gennaio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna

corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con uan pena detentiva di giorni 12.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2010 dall'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È l’accusato colpevole o meno di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 25 gennaio 2011?

2.In caso affermativo quale deve essere la pena?

3.     Chi paga le tasse e le spese di giustizia?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dall’accusa di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nelle circostanze del decreto di accusa

n. 264/2010 del 29 gennaio 2010.

caricale tasse e le spese giudiziarie di fr. 600.- allo Stato.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - per raccomandata:

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Sezione della circolazione, Camorino

Sezione della popolazione, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                   a carico dello Stato,

fr.                       250.-          tassa di giustizia

fr.                       350.-          spese giudiziarie

fr.                      600.-totale