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10.2010.286

Condurre un veicolo in grave stato di inattitudine

Ticino · 2010-06-15 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ l’11 febbraio 2010;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.   elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

fatti avvenuti a __________ il 11 febbraio 2010;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2108/2010 di data 3 maggio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 maggio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 15 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale la derubricazione a ebrietà semplice con l’inflizione di una multa di fr. 500.- e in via subordinata la riduzione del 20% del tasso alcolemico con conseguente riduzione della pena a 20 aliquote e della multa a fr. 800.-; postula altresì che il periodo di prova sia limitato a due anni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2108/2010 del 3 maggio 2010, ritenuto un tasso alcolemico di almeno 1,5 per mille.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 maggio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 15 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale la derubricazione a ebrietà semplice con l’inflizione di una multa di fr. 500.- e in via subordinata la riduzione del 20% del tasso alcolemico con conseguente riduzione della pena a 20 aliquote e della multa a fr. 800.-; postula altresì che il periodo di prova sia limitato a due anni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2108/2010 del 3 maggio 2010, ritenuto un tasso alcolemico di almeno 1,5 per mille.

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 1'000.- (mille); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, (80320) Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.1'000.00multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr.1'300.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.286

DA 2108/2010

Bellinzona

15 giugno 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difensore, Avv. Andrea Roth, Bellinzona

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine

fatti avvenuti a __________ l’11 febbraio 2010;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.   elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

fatti avvenuti a __________ il 11 febbraio 2010;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2108/2010 di data 3 maggio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 maggio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 15 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale la derubricazione a ebrietà semplice con l’inflizione di una multa di fr. 500.- e in via subordinata la riduzione del 20% del tasso alcolemico con conseguente riduzione della pena a 20 aliquote e della multa a fr. 800.-; postula altresì che il periodo di prova sia limitato a due anni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2108/2010 del 3 maggio 2010, ritenuto un tasso alcolemico di almeno 1,5 per mille.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 1'000.- (mille);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino, (80320)

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1'000.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.1'300.00totale