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10.2010.282

Vie di fatto, infrazione alla LStup, ripetuta contravvenzione alla LStup

Ticino · 2012-09-05 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.282

DA 1829/2010

Bellinzona

5 settembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Cancelliera per giudicare

ACCU 1ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di         1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________, dal __________ al __________, in diverse occasioni, ripetutamente offerto a __________ 7 o 8 “tiri” di cocaina, a __________ circa 10 “tiri” di cocaina, ad __________ 2 tiri di cocaina e a __________ 1 “tiro” di cocaina, per un imprecisato quantitativo;

2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e altre località del Cantone, nel medesimo periodo di cui sopra, in diverse occasioni ripetutamente acquistato da sconosciuti spacciatori il quantitativo complessivo di circa 45 grammi di cocaina, 35/40 grammi di hascish e 1 grammi di anfetamina, il tutto interamente usato per proprio consumo eccetto quanto offerto nelle occasioni di cui sub 1), nonché 1,4 grammi di hascish sequestrati dalla Polizia;

3 vie di fatto,

per avere, a __________, __________, durante un’animata discussione, dandole un violento spintone facendola cadere, commesso vie di fatto contro CIVI 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 19 cifra 1 e 19a LStup; 126 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 aprile 2010 n. 1829/2010 del   che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr.1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.     Ordina la confisca e la distruzione di grammi 1,4 di hascish (n.ro reperto SAD non indicato), nonché 1 bilancia elettronica nera, 1 pipa ad acqua e 1 “chilom”; (n.ro reperti da 5954

5956) (art. 69 cpv. 2 CP)

6.     Decreta non doversi far luogo a procedimento penale contro l’accusato anche per titolo di ingiuria, lesioni semplici e minaccia, per insufficienza di prove;

7.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 aprile 2010;

la comunicazione 31 agosto 2012, con cui l’accusato dichiara di mantenere l’opposizione limitatamente al capo d’accusa n. 3 (vie di fatto);

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale, dopo avere posto in risalto le numerose incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile, chiede il proscioglimento del proprio assistito;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Dato atto che i punti 1. e 2. del decreto d’accusa non sono contestati e dunque ammessi è l’accusato autore colpevoleanchedi vie di fatto?

2.     Quale dev’essere la pena comminata all’accusato?

3.     Chi sopporta gli oneri processuali del procedimento?.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 19 cifra 1 e 19a LStup; 126 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dall’accusa di vie di fatto,exart. 126 cpv. 1 CP, per i fatti descritti al punto 3. del decreto di accusa n. DA 1829/2010 del 19 aprile 2010;

caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

assegnafr. 500.- di indennità alla difesa;

dichiaraACCU 1ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alla LF sugli stupefacenti,exart. 19 cifra 1 LStup;

ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,exart. 19a LStup;

per i fatti descritti al punto

1. e 2. del decreto di accusa n. DA 1829/2010 del 19 aprile 2010;

condanna                         ACCU 1ACCU 1

1.     alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento);

§.     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- con motivazione scritta e di fr. 150.- senza motivazione scritta.

confermal’ordine di confisca e distruzione di grammi 1,4 di hascish (n.ro reperto SAD non indicato), nonché 1 bilancia elettronica nera, 1 pipa ad acqua e 1 “chilom”; (n.ro reperti da 5954

5956) (art. 69 cpv. 2 CP)la confisca ed ordina la distruzione del

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1

CIVI 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Polizia scientifica, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                          200.00       tassa di giustizia

fr.                          100.00       spese giudiziarie

fr.                         300.00totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

fr.                           75.00 tassa di giustizia

fr.                           75.00 spese giudiziarie

fr.                         150.00totale (senza motivazione scritta)