Dispositiv
- Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
- Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di CHF 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP; avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza. Intimazione a: - seduta stante ACCU 1 __________ -per raccomandata AINQ 1 Sezione del lavoro, Bellinzona, - alla crescita in giudicato Comando della Polizia cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Sezione della popolazione,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.262
DA 1674/2010
Bellinzona
22 agosto 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: __________. __________)
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione
per avere ottenuto indebitamente indennità di disoccupazione per i mesi di agosto, settembre e ottobre __________ per complessivi CHF 16'701.50, sottacendo che, dal 1° agosto al 31 dicembre __________, ha lavorato presso il __________ di __________ (__________), senza annunciarlo agli uffici di riferimento;
fatti avvenuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 105 LADI;
perseguito con decreto daccusa del 12 aprile 2010 n. 1674/2010 del che propone la condanna:
1. Alla multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
3.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 28 aprile 2010;
prospettata allaccusato la commissione della contravvenzione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dellart. 106 LADI (violazione dellobbligo di annunciare);
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, rispettivamente la non punibilità, dellaccusato sulla scorta degli artt. 12 cpv. 3, 13, 21, 52, 53 lett. b) e 54 CP;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si scusa per laccaduto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla LF sullassicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. Se per gli stessi fatti ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sullassicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI).
3. Se ACCU 1 è incorso in un errore sui fatti ai sensi dellart. 13 CP.
4. Se ACCU 1 è incorso in un errore sullilliceità ai sensi dellart. 21 CP.
5. In caso di risposta affermativa ai quesiti 1 o 2, quale deve essere la pena.
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 105, 106 LADI; 105 vLADI; 2 cpv. 2, 12, 13, 21, 34, 42, 47, 52, 53, 54, 106 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1ACCU 1
autore colpevole di delitto contro la LF sullassicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto daccusa n. 1674/2010 del 12 aprile 2010;
proscioglieACCU 1,
dal reato di contravvenzione contro la LF sullassicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI);
condanna ACCU 1ACCU 1
1. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di CHF 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
__________
-per raccomandata
AINQ 1
Sezione del lavoro, Bellinzona,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della popolazione, Bellinzona
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
CHF 500.- multa
CHF 400.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 1'050 - totale