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10.2010.248

Strattonare qualcuno prendendolo per le spalle senza tuttavia causargli un danno al corpo e alla salute

Ticino · 2012-09-12 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Alla multa di CHF 100.- (cento). 1.1.      In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 790.- (settecentonovanta) con motivazione scritta e di CHF 390.- (trecentonovanta) senza motivazione scritta;
  3. Al pagamento alla parte civile dell’importo di CHF 1'200.- a titolo di ripetibili; rinviala parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura; avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza. Intimazione a:                    - seduta stante ACCU 1
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Incarto n.10.2010.248

DA 1920/2010

Bellinzona

12 settembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1

(difensore: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di         vie di fatto

per avere, a __________, in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute, e meglio per averla strattonata prendendola per le spalle;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 aprile 2010 n. 1920/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla multa di CHF 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP-TI).

4.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 26 aprile 2010;

sentito                               il patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa a carico di ACCU 1, unitamente alla condanna di quest’ultimo alla rifusione dei costi di patrocinio (CHF 2'776.- come da nota prodotta in data odierna) e del torto morale (CHF 500.-) sopportati dalla parte civile;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e, a titolo abbondanziale, si oppone alle pretese risarcitorie;

sentiti                                nuovamente il patrocinatore e il difensore in sede di replica e duplica;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.  Se, e in quale misura, devono essere accolte le richieste della parte civile.

4.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 47, 106, 126 cpv. 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1ACCU 1

autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1920/2010 del 19 aprile 2010.

condanna                         ACCU 1ACCU 1

1.  Alla multa di CHF 100.- (cento).

1.1.      In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 790.- (settecentonovanta) con motivazione scritta e di CHF 390.- (trecentonovanta) senza motivazione scritta;

3.  Al pagamento alla parte civile dell’importo di CHF 1'200.- a titolo di ripetibili;

rinviala parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1

Bellinzona

CIVI 1

- per raccomandata

AINQ 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

CHF                   100.-          multa

CHF                   250.-          tassa di giustizia senza motivazione

CHF                   100.-          spese giudiziarie

CHF                     40.-          testi

CHF                   490.-          totale