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10.2010.247

Offendere con gesti o vie di fatto l'onore di una persona

Ticino · 2011-05-10 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.247

1694/2010

Bellinzona

10 maggio 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di        ingiuria

per avere, tra __________ e __________ 2009, a __________, sputando ripetutamente davanti alla porta d'entrata di CIVI 1, offeso con gesti o vie di fatto l'onore di una persona;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1694/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 330.-, corrispondente a 3 aliquote da fr. 110.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni(art. 42 e seg. CP).

2.    Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2010;

sentita                              la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto di accusa, nonché l’importo di fr. 500.-- a titolo di torto morale (da dare in beneficienza);

sentito                              l'accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento dall’accusa di ingiuria;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di ingiuria, per avere, tra __________ e __________ 2009, a __________, sputando ripetutamente davanti alla porta d'entrata di CIVI 1, offeso con gesti o vie di fatto l'onore di una persona?

2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.In caso di condanna, può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.Quiddella richiesta di torto morale?

6.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 1 e segg. CP; 427 cpv. 2, 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di ingiuria, art. 177 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1694/2010 del 12 aprile 2010.

assegnale spese allo Stato, ritenuto che in caso di appello, rispettivamente di richiesta di motivazione scritta della presente sentenza da parte dell’accusato o dell’accusatore privato la tassa per la motivazione di fr. 800.--sarà posta a carico del richiedente, rispettivamente dei richiedenti in ragione di ½ ciascuno;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia senza motivazione

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.100.00totale