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10.2010.237

Infrazione grave alle norme della circolazione e guida in stato di inattitudine;

Ticino · 2012-10-26 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo;

reati previsti dagli artt. 90 cifra 2 e 91 cpv. 1 prima frase LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 aprile 2010 n. 1655/2010 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di CHF 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 25 (venticinque) aliquoteda CHF 60.- (sessanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 25 (venticinque) giorni (artt. 34 e 36 CP).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 350.- (trecentocinquanta).

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 7 aprile 2010;

preso atto                          dello scritto 11 maggio 2011 del già difensore.DI 1, il quale ha precisato che l’opposizione al decreto d’accusa riguarda solo il reato di grave infrazione alle norme della circolazione;

proceduto                          nelle forme contumaciali, poiché l’imputato, benché regolarmente citato, non è comparso;

preso attoche il teste __________, regolarmente citato con raccomandata 18 settembre 2012, non è comparso, avendo peraltro addotto con comunicazione elettronica 24 ottobre 2012 degli impedimenti di carattere famigliare;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato d’inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 34, 42, 44, 47, 106 CP; 90 cifre 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e grave infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna                        ACCU 1

1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta), per un totale di CHF 1'500.- (millecinquecento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 700.- (settecento).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:                    - per raccomandata:

,,

,

-alla crescita in giudicato:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione della popolazione, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

CHF                 300.-            multa

CHF                 300.-            tassa di giustizia senza motivazione

CHF                 400.-            spese giudiziarie

CHF               1'000.-            totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 maggio 2011 del già difensore.DI 1, il quale ha precisato che l’opposizione al decreto d’accusa riguarda solo il reato di grave infrazione alle norme della circolazione;

proceduto                          nelle forme contumaciali, poiché l’imputato, benché regolarmente citato, non è comparso;

preso attoche il teste __________, regolarmente citato con raccomandata 18 settembre 2012, non è comparso, avendo peraltro addotto con comunicazione elettronica 24 ottobre 2012 degli impedimenti di carattere famigliare;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato d’inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 34, 42, 44, 47, 106 CP; 90 cifre 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e grave infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna                        ACCU 1

1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta), per un totale di CHF 1'500.- (millecinquecento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 700.- (settecento).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:                    - per raccomandata:

,,

,

-alla crescita in giudicato:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione della popolazione, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

CHF                 300.-            multa

CHF                 300.-            tassa di giustizia senza motivazione

CHF                 400.-            spese giudiziarie

CHF               1'000.-            totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.237

DA 1655/2010

Bellinzona

26 ottobre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con il segretario Gabriele Fossati, per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine;

prevenuto colpevole di     1. guida in stato di inattitudine

per avere a __________ l’8 gennaio 2010, condotto la sua vettura __________ targata TI __________ in stato di inattitudine (tasso alcolemico min. 1,33 g/Kg);

2. grave infrazione alle norme della circolazione

per avere nelle surriferite circostanze perso il controllo dell’autoveicolo andando a sbattere contro il cordolo della via d’accesso all’autosilo __________ a __________, mettendo in pericolo con questa manovra incontrollata ed involontaria alcune persone lì presenti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo;

reati previsti dagli artt. 90 cifra 2 e 91 cpv. 1 prima frase LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 aprile 2010 n. 1655/2010 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di CHF 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 25 (venticinque) aliquoteda CHF 60.- (sessanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 25 (venticinque) giorni (artt. 34 e 36 CP).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 350.- (trecentocinquanta).

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 7 aprile 2010;

preso atto                          dello scritto 11 maggio 2011 del già difensore.DI 1, il quale ha precisato che l’opposizione al decreto d’accusa riguarda solo il reato di grave infrazione alle norme della circolazione;

proceduto                          nelle forme contumaciali, poiché l’imputato, benché regolarmente citato, non è comparso;

preso attoche il teste __________, regolarmente citato con raccomandata 18 settembre 2012, non è comparso, avendo peraltro addotto con comunicazione elettronica 24 ottobre 2012 degli impedimenti di carattere famigliare;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato d’inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 34, 42, 44, 47, 106 CP; 90 cifre 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e grave infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna                        ACCU 1

1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta), per un totale di CHF 1'500.- (millecinquecento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 700.- (settecento).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:                    - per raccomandata:

,,

,

-alla crescita in giudicato:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione della popolazione, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

CHF                 300.-            multa

CHF                 300.-            tassa di giustizia senza motivazione

CHF                 400.-            spese giudiziarie

CHF               1'000.-            totale