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10.2010.23

Sottrarre un'autovettura alla sorella essendo in possesso del documento di allievo conducente, condurre la vettura senza essere accompagnato in particolare da persona abilitata all'insegnamento

Ticino · 2010-12-10 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti al punto 2 del decreto d’accusa?

3.In caso affermativo quale deve essere la pena?

4.Chi paga le tasse e le spese di giustizia?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 94 cifra 2, 95 cifra 1 in relazione con l’art. 15 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di furto d'uso, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento)

1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

caricaallo Stato tasse e spese per fr. 350.--;

caricaall’accusato tasse e spese per fr. 80.--;

comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                         30.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.580.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 In caso affermativo quale deve essere la pena?

E. 4 Chi paga le tasse e le spese di giustizia? letti ed esaminati                gli atti; visti                                   gli artt. 94 cifra 2, 95 cifra 1 in relazione con l’art. 15 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di furto d'uso, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010. dichiara ACCU 1 autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010. condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento) 1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). carica allo Stato tasse e spese per fr. 350.--; carica all’accusato tasse e spese per fr. 80.--; comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Sezione della circolazione, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr. 500.00 multa fr.                         30.00       tassa di giustizia fr.                         50.00       spese giudiziarie fr. 580.00 totale Distinta spese                    a carico dello Stato, fr.                       200.00       tassa di giustizia fr.                       150.00       spese giudiziarie fr.                      350.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.23

DA 282/2010

Bellinzona

10 dicembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di   1.  furto d'uso

per aver sottratto l’autovettura Fiat targata __________ __________, per farne uso;

fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.

2.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per avere, in qualità di allievo conducente, condotto la suddetta vettura senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata all'insegnamento;

fatti avvenuti a __________ __________; art. 95 cifra 1 LCStr in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LCStr;

perseguito                          con decreto d’accusa del 25 gennaio 2010 n. 282/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2010;

indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  ACCU 1 è da ritenere colpevole di furto d’uso per i fatti descritti al punto 1 del decreto d’accusa?

2.ACCU 1 è da ritenere colpevole di guida senza licenza di condurre per i fatti descritti al punto 2 del decreto d’accusa?

3.In caso affermativo quale deve essere la pena?

4.Chi paga le tasse e le spese di giustizia?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 94 cifra 2, 95 cifra 1 in relazione con l’art. 15 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di furto d'uso, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento)

1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

caricaallo Stato tasse e spese per fr. 350.--;

caricaall’accusato tasse e spese per fr. 80.--;

comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                         30.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.580.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale