opencaselaw.ch

10.2010.211

Guidare autovettura in stato di ubriachezza

Ticino · 2011-06-01 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 gennaio 2010;

reato previsto dall’art. 91 cpv.1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 aprile 2010 n.1627/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'600.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

E. 2 Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2010;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assitito dall’imputazione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine.

2.Quale deve essere l’eventuale pena.

3.Se l’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova.

4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e ripetibili.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 22 e 52 CP; 91 cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di tentata guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1627/2010 del 6 aprile 2010.

manda                             ACCU 1

esente da pena, ritenuto che colpa, la gravità del caso e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, art. 52 CP

caricaall’imputato tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.

respingedi conseguenza la richiesta di riconoscimento delle ripetibili avanzata dalla difesa.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.-          tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                      300.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.211

DA 1627/2010

Bellinzona

1 giugno 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: avv. DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine

per aver condotto l’autovettura targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.42 – max 1.88 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il

1. gennaio 2010;

reato previsto dall’art. 91 cpv.1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 aprile 2010 n.1627/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'600.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2010;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assitito dall’imputazione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine.

2.Quale deve essere l’eventuale pena.

3.Se l’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova.

4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e ripetibili.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 22 e 52 CP; 91 cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di tentata guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1627/2010 del 6 aprile 2010.

manda                             ACCU 1

esente da pena, ritenuto che colpa, la gravità del caso e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, art. 52 CP

caricaall’imputato tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.

respingedi conseguenza la richiesta di riconoscimento delle ripetibili avanzata dalla difesa.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.-          tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                      300.-          totale