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10.2010.209

Non dare seguito ad una decisione impartita dall'autorità municipale

Ticino · 2011-05-03 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2010 dall'accusato; sentito                               il difensore, il quale ha sostenuto che formalmente la diffida del 26 agosto 2008 non era munita dei termini di ricorso per cui è da considerare una decisione non formalmente efficace. Nel merito ha addotto che i mattoni fotografati sono stati trasportati in discarica e che sul fondo n.ro __________ veniva messa unicamente della terra per cui non è da considerarsi una discarica. Il comportamento dell’accusato non è pertanto da considerarsi grave per cui l’ammontare della multa deve essere diminuito; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.209

DA 1425/2010

Bellinzona

3 maggio 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità;

per avere, a __________, __________, particella n.ro __________, autorizzando il deposito di materiale sulla propria particella nonostante formale diffida del Municipio di __________, con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata dalla competente Autorità,

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e luogo,

reato previsto                     dall'art. 292 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1425/2010 di data 22 marzo 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha sostenuto che formalmente la diffida del 26 agosto 2008 non era munita dei termini di ricorso per cui è da considerare una decisione non formalmente efficace. Nel merito ha addotto che i mattoni fotografati sono stati trasportati in discarica e che sul fondo n.ro __________ veniva messa unicamente della terra per cui non è da considerarsi una discarica. Il comportamento dell’accusato non è pertanto da considerarsi grave per cui l’ammontare della multa deve essere diminuito;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se l’imputato è autore colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Quale deve essere l’eventuale pena.

3.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 292 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, 292 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1425/2010 del 22 marzo 2010.

condanna                        ACCU 1

1.  alla multa di fr. 2’500.- (duemilacinquecento);

1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 25 (venticinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.

comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:               -    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.2500.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.2950.00totale