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10.2010.202

Condurre una autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.72 - max. 2.17 grammi per mille)

Ticino · 2011-05-05 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 1800.- (milleottocento); 1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 800.- (ottocento); 2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'250.- (milleduecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 650.- (seicentocinquanta) senza motivazione scritta. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza. Intimazione a:                    - seduta stante Via Monte Brè 10, Locarno Monti, - per raccomandata Procuratore pubblico - alla crescita in giudicato Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano. Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella, Sezione della circolazione, Camorino. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.800.00multa fr.                       300.00       tassa di giustizia senza motivazione fr.                       350.00       spese giudiziarie fr.1450.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.202

DA 1365/2010

Bellinzona

5 maggio 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.72 - max. 2.17 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa del 22 marzo 2010 n. 1365/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento);

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 aprile 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede la riduzione della pena a 10 aliquote, rispettivamente della multa a fr. 500.-, che l’esecuzione della pena venga sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e che la tassa di giustizia e le spese vengano calcolate al minimo della tariffa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  È ACCU 1 autrice colpevole di

guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1365/2010 del 22 marzo 2010.

2.  In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3.  In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                    gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1365/2010 del 22 marzo 2010.

condanna                    ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 1800.- (milleottocento);

1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 800.- (ottocento);

2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'250.- (milleduecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 650.- (seicentocinquanta) senza motivazione scritta.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

Via Monte Brè 10, Locarno Monti,

- per raccomandata

Procuratore pubblico

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.800.00multa

fr.                       300.00       tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.1450.00totale