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10.2010.2

Denuncia mendace avvenuta tramite una querela penale e nel corso di un interrogatorio in polizia

Ticino · 2010-10-19 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 303 cifra 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 dicembre 2009 n. 5153/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2010;

indetto                               il dibattimento 19 ottobre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta). L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) ann i .

2.  Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

E. 3 Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2010;

indetto                               il dibattimento 19 ottobre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

Dispositiv
  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  2. Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 303 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti proscioglieACCU 1 dall’imputazione di denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5153/2009 del 7 dicembre
  3. caricatasse e spese allo Stato. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            Il segretario: Distinta spese                    a carico dello Stato fr.                       300.-tassa di giustizia fr.                       100.-          spese giudiziarie fr.                      400.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.2

DA 5153/2009

Bellinzona

19 ottobre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         denuncia mendace

per avere indicato nella querela penale inoltrata nei confronti di CIVI 1 in data 21 aprile 2008, e, in data 21 luglio 2008, nel corso del’interrogatorio in polizia, che quest’ultima avrebbe percosso e aggredito il suocero (__________), ordendo quindi mene subdole per provocare un procedimento penale contro CIVI 1, che lui sapeva essere innocente;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 303 cifra 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 dicembre 2009 n. 5153/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2010;

indetto                               il dibattimento 19 ottobre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 303 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5153/2009 del 7 dicembre 2009.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       300.-tassa di giustizia

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                      400.-totale