Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.13
Lugano
20 dicembre 2011
Decisione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
ing. Argentino Jermini
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sulla pretesa di indennizzo notificata con istanza del 21 dicembre 2010 da
IS 1
rappr. dall RA 1
contro
COEP 1
rappr. dal RA 2
in relazione alle opere di sostituzione del ponte di Via __________ sul fiume __________, a __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto ed in diritto
1.1.1. Il Municipio di __________ ha risolto di procedere alla sostituzione del ponte di Via __________ sul fiume __________, che collega Via __________, nel quartiere di __________, a Via __________ nel quartiere di __________. Lopera si riallaccia al nuovo concetto di mobilità previsto nel Piano __________, a sua volta correlato con lapertura della __________ __________ che richiedono tutta una serie di adeguamenti e potenziamenti della rete viaria cittadina. Il Municipio ha perciò sollecitato un credito di costruzione di fr. 4'050'000.- che il Consiglio Comunale ha stanziato con risoluzione del 15.12.2008 (MM. no. 7700 del 4.8.2008).Il progetto e gli atti di espropriazione inerenti il rifacimento del ponte sono stati pubblicati dal 23.2 al 24.3.2009; il mese successivo il Municipio ha approvato il progetto e risolto le questioni espropriative mediante accordi privati con i proprietari interessati.Nella predetta procedura era parzialmente coinvolto il mapp. no. 481 di __________, situato in Via __________ a lato dellargine del fiume, sul quale sorgono vari edifici tra cui uno stabile a reddito affacciato sulla strada. Il fondo è stato colpito nellangolo confinante con largine con unoccupazione temporanea di 60 mq e lespropriazione di un diritto di superficie semplice su 11 mq per la costruzione della soletta sotterranea di assestamento del ponte.1.2. Il Comune ha intrapreso i lavori di sostituzione del ponte a partire dallestate del 2009 eseguendoli in due fasi: la prima, dedicata alla preparazione del cantiere, si è svolta tra i mesi di giugno e dicembre 2009 senza interruzione della viabilità; la seconda, durante la quale si è proceduto alla costruzione vera e propria del nuovo ponte, nel frattempo chiuso al traffico, è iniziata il 18.1.2010 per terminare il successivo 30.7.1.3. IS 1 è una ditta individuale che dal 1°.1.2009 è attiva nel ramo dei prodotti informatici, dei videogiochi e del modellismo. Essa conduce in locazione un negozio per la vendita al dettaglio nello stabile che sorge sul mapp. no. 481 in Via __________.In data 11.2.2010 la ditta si è rivolta al Municipio di __________ lamentando gli effetti nocivi del cantiere in quanto fonte di un enorme danno di natura patrimoniale, ed ha sollecitato un colloquio di chiarimento. Esperito un sopralluogo il 2.3.2010 con la direzione dei lavori, le parti si sono nuovamente incontrate il 23.6.2010 in seguito ad ulteriori rimostranze della richiedente; il Municipio non ha preso posizione sul danno preferendo deferire la questione di un eventuale risarcimento al Tribunale di espropriazione.1.4. Da ciò il contenzioso in oggetto avviato da IS 1 con istanza del 21.12.2010 nella quale essa imputa al Comune di __________ la responsabilità di aver creato con il cantiere, dal 18.1.2010 in poi, importanti inconvenienti intralciando ed ostruendo lingresso al negozio al punto da scoraggiare la clientela. Ciò si è rivelato gravemente pregiudizievole per lazienda in quanto ha paralizzato il fatturato e reso quasi proibitiva la vendita della merce di magazzino. Pertanto essa chiede la condanna del Comune al versamento di unindennità complessiva di fr. 27'735.76 a valere quale rifusione del danno.Il Comune di __________, con memoria del 14.3.2011, contesta la pretesa chiedendone la reiezione. Rimettendosi al giudizio del Tribunale circa la tempestività dellistanza, esso sostiene che i lavori non hanno mai impedito laccesso al negozio, e che lasserito danno oltre a non presentare alcun nesso di causalità con il cantiere è anche privo di supporti oggettivi.1.5. Ludienza di conciliazione ha avuto luogo il 10.5.2011 con esito infruttuoso. In data 27.9.2011 sono stati escussi i testimoni indicati dallente convenuto dopo di che, di comune accordo, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi in via pregiudiziale circa lesistenza dei presupposti di merito dellazione sulla base degli atti formanti lincarto.
2.2.1. La fattispecie in esame si colloca nel contesto dei rapporti di vicinato che impongono ad ogni proprietario di astenersi da eccessi pregiudizievoli nelluso dei diritti di proprietà (art. 684 CC); qualora trascenda nellesercizio di tali diritti, specie causando immissioni eccessive sul fondo del vicino, questultimo potrà adire il giudice civile avvalendosi delle azioni di difesa istituite dallart. 679 CC.Se però le immissioni provengono dallo sfruttamento o dalla costruzione di unopera pubblica, al cui proprietario (ente pubblico) compete il diritto di espropriare, e se le stesse sono inevitabili o evitabili ma ad un prezzo sproporzionato, i mezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato vengono sacrificati a favore del prevalente interesse pubblico dellopera. Ad essi si sostituisce la pretesa al versamento di unindennità espropriativa, da sottoporre al giudice delle espropriazioni, fondata sullart. 5 cpv. 1 della Legge federale di espropriazione, norma che prevede che possano formare oggetto di espropriazione formale anche i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, tra i quali si annoverano in particolare i diritti di difesa giusta gli art. 679 e 684 CC. In effetti, concretamente, una tale espropriazione altro non è che la costituzione coatta di una servitù prediale a carico del fondo del vicino ed a favore del proprietario dellopera di interesse pubblico, il cui oggetto consiste nellobbligo di tollerare le immissioni (DTF 132 II 434 c. 3, 129 II 72 c. 2.4, 420 c. 3.1 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3).Nella Legge di espropriazione cantonale i diritti di vicinato non sono espressamente menzionati come suscettibili di espropriazione (cfr. art. 1 Lespr). Nondimeno la giurisprudenza ammette che possano essere espropriati formalmente, e quindi indennizzati, alle medesime condizioni poste dalla giurisprudenza federale (cfr. RtiD I-2006 no. 23).2.2. La costruzione del nuovo ponte di Via __________ è indubbiamente unopera dinteresse pubblico realizzata su sedime stradale appartenente al patrimonio amministrativo del Comune di __________; questultimo fruisce del diritto di espropriare (art. 2 cpv. 1 Lespr), avendolo del resto puntualmente esercitato al fine di eseguire lopera.Altrettanto indubbio è che le immissioni provocate dal cantiere fossero oggettivamente inevitabili. Il ponte doveva essere sostituito e ricostruito interamente a nuovo, sia per ovviare ad evidenti carenze strutturali dovute alla vetustà del manufatto, sia per garantire un collegamento viario conforme alle esigenze della circolazione dettate dal __________. Unopera importante, quindi, e che rivestiva una certa urgenza, per la cui esecuzione sono stati adottati gli abituali metodi e mezzi di lavoro. In effetti, a fronte del traffico notoriamente intenso in quella zona, il Comune non poteva eseguire un intervento di tale portata e restituire al più presto la strada al pubblico senza chiudere temporaneamente il ponte al transito e senza adottare una speciale regolamentazione viaria; né poteva ricorrere a metodi e strumenti di lavoro alternativi che fossero altrettanto validi e rapidi ma meno fastidiosi.Pertanto la pretesa ha senzaltro carattere espropriativo ed è quindi di competenza del Tribunale di espropriazione.
3.3.1. IS 1 è conduttrice nello stabile al mapp. no. 481 oltre che vicina, ai sensi dellart. 684 cpv. 1 CC, rispetto al proprietario del confinante sedime stradale. La sua legittimazione attiva, peraltro nemmeno contestata, è dunque pacifica.3.2. Il mapp. no. 481 è stato in parte coinvolto nella procedura espropriativa i cui atti sono stati depositati dal 23.2 al 24.3.2009 presso la cancelleria comunale; il deposito è stato annunciato sul FU 13/2009 del 17.2.2009. Di conseguenza le pretese dindennità erano soggette ai termini di perenzione previsti dagli art. 24 e 32 Lespr (DTF 131 II 65 c. 1.1). Questultima norma, in particolare, prevede che linteressato possa presentare una richiesta di indennità dopo il termine di esposizione e dopo la procedura di stima purché dimostri di aver saputo solo più tardi dellesistenza di un suo diritto, oppure qualora lente espropriante pretenda di sottrarre un diritto non contemplato negli atti (art. 32 cpv. 1 let b Lespr). In tal caso il diritto di notificare la pretesa si perime trascorsi 3 mesi dal momento in cui il titolare ha avuto conoscenza della sua proponibilità (art. 32 cpv. 2 Lespr), ovvero dal giorno in cui, facendo prova della diligenza suggerita dalle circostanze, poteva ragionevolmente ritenere che lagire dellente pubblico fosse costitutivo di espropriazione (RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1).Listanza in esame è stata inoltrata a questo Tribunale nel dicembre del 2010, quindi a distanza di oltre quattro mesi dalla chiusura del cantiere di Via __________. Già l11.2.2010, ossia tre settimane dopo linizio dei lavori, IS 1 ha tuttavia indirizzato al Municipio uno scritto di protesta denunciando gravi disagi a causa dei lavori ed un enorme danno di natura patrimoniale (doc. E). Con ciò, pur non quantificando il danno, essa ha chiaramente manifestato la sua intenzione di farsi indennizzare. Di conseguenza la pretesa è da ritenersi tempestiva.
4.Lammissione di una responsabilità del Comune di __________, e quindi di un obbligo di indennizzo a suo carico, presuppone che sia incorso in una violazione dei diritti di vicinato per aver generato immissioni eccessive tali da causare un pregiudizio al vicino.I criteri di valutazione posti dalla giurisprudenza per accertare il carattere eccessivo di unimmissione differiscono a seconda che la stessa provenga dallesercizio o dalla costruzione di unopera pubblica. Se le immissioni provocate dal traffico sono considerate eccessive ove siano imprevedibili, speciali e gravi, nellipotesi di molestie prodotte da un cantiere il giudice dovrà invece esaminare leccesso ispirandosi in via analogica ai principi del diritto civile derivanti dallart. 684 CC. Dovrà perciò procedere ad una ponderazione dei contrapposti interessi e valutare, in base al grado di sensibilità di un qualsiasi soggetto ragionevole, se le immissioni superino i limiti della tolleranza dovuta tra vicini, tenuto conto delluso locale, della situazione e della natura dellimmobile. Unindennità sarà così dovuta solo se gli effetti pregiudizievoli sono, per loro natura intensità e durata, eccezionali e causano al vicino un danno considerevole. Gli inconvenienti temporanei di regola non sono indennizzabili, anche perché se lente pubblico dovesse essere tenuto a risarcire indistintamente qualsiasi disagio provocato da un cantiere, nella maggior parte dei casi si troverebbe nellimpossibilità di intraprendere i lavori (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3; Bovay, Lexpropriation des droits de voisinage, 200, p. 24, 26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagemente du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1147).Con particolare riguardo alle limitazioni duso di una pubblica via, è peraltro doveroso rammentare che le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò sia indispensabile per lesecuzione di lavori (art. 47 Lstr). Secondo la giurisprudenza la garanzia della proprietà non tutela il confinante da qualsiasi modifica o restrizione che appaia fastidiosa, bensì unicamente da quelle che rendono impossibile o pregiudicano in modo insostenibile lo sfruttamento del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12 c. 1.3.3).
5.5.1. Listante afferma che dal 18.1.2010 in poi la chiusura al traffico del ponte, la posa di un cartello di divieto daccesso ed il continuo stazionamento di mezzi di cantiere hanno scoraggiato i clienti abituali come quelli potenziali in transito dal recarsi nel negozio. Situazione che si è acuita a partire dal 12.4.2010 quando, per sostituire la canalizzazione, larea dei lavori è stata ampliata al punto da occupare tutta la strada, ed è ancora peggiorata nei mesi di maggio e giugno in seguito alla soppressione del passaggio pedonale dinnanzi al negozio. In sostanza questultimo è venuto a trovarsi durante sei mesi al centro di un cantiere al quale era praticamente negato laccesso.5.2. Come già indicato i lavori di costruzione del nuovo ponte si sono svolti tra il 18.1 ed il 30.7.2010, giorno in cui è stata ripristinata la circolazione stradale. Lapertura del cantiere, con lindicazione del periodo di chiusura del ponte e dei percorsi alternativi, è stata resa nota con almeno un mese di anticipo mediante comunicato stampa e volantini (doc. 6 e 7). Listante era dunque in grado di darne tempestivo avviso alla clientela, ad esempio con annunci affissi sulla vetrina e allinterno del negozio.Stando alle risultanze istruttorie, dallimbocco di Via __________, dove era posato un segnale di strada senza uscita, Via __________ è rimasta percorribile in automobile almeno lungo il primo tratto, fino e compresa Via __________. Il cantiere ha invaso il secondo tratto della strada, allincirca dallaccesso al mapp. no. 491 (attuale negozio __________) fino al ponte. Questarea, contrassegnata con un divieto generale di circolazione, era delimitata con sbarramenti amovibili a seconda dello svolgimento dei lavori (cfr. documentazione fotografica; doc. 22).Durante i primi due mesi, ossia fino alla metà di aprile, laccesso pedonale e veicolare al negozio IS 1 era garantito, unitamente ad una possibilità di carico e scarico sul lato opposto della strada, questultima convenuta al sopralluogo esperito il 2.3.2010 con la direzione dei lavori (teste __________). In quella stessa occasione era anche stato concordato che la ditta avrebbe provveduto alla fornitura ed alla posa di un cartello indicante che il negozio era aperto (teste __________; doc. 8); cartello che tuttavia non si intravvede su nessuno degli scatti fotografici e che quindi, verosimilmente, listante ha omesso di collocare. A partire dal 12 aprile laccesso veicolare e larea di sosta hanno dovuto essere soppressi in vista della posa delle canalizzazioni. Questi lavori sono stati eseguiti a tappe occupando di volta in volta solo una parte della carreggiata e deviando di conseguenza i pedoni sulluno o laltro lato della strada. Laccesso al negozio è sempre stato assicurato in maniera compatibile con le necessità del momento, alloccorrenza anche mediante passerelle (testi __________ e __________; documentazione fotografica).Da ciò si evince che il cantiere è stato gestito secondo criteri ragionevoli ed affatto eccezionali, in particolare mantenendo un collegamento pedonale tra Via __________ e Via __________ mediante camminamenti ed una passerella sul fiume, e tenendo conto anche delle esigenze dellistante nella misura massima consentita dalle circostanze. In ogni caso la tesi che rappresenta il negozio come una sorta di isola quasi inaccessibile non trova riscontro negli atti ed appare invero poco credibile ove solo si consideri che IS 1 non è la sola inquilina dello stabile al mapp. no. 481: i clienti disponevano infatti delle stesse vie di accesso riservate agli altri residenti come a qualsiasi cittadino. Daltra parte, sin da prima dei lavori, la sosta veicolare dinnanzi al negozio non era né autorizzata né garantita vista la disponibilità limitata a soli 5 posteggi pubblici a pagamento ubicati sullaltro lato della strada (doc. 21); perciò, in mancanza di spazio, il cliente era comunque costretto a posteggiare altrove ed a proseguire a piedi verso il negozio. Né può aver assunto contorni oltremodo penalizzanti la presenza di macchinari lungo la strada. Il negozio si trova infatti in posizione semi interrata rispetto alla strada oltre che a ridosso di alcune vasche con vegetazione varia disposte lungo la facciata dello stabile (doc. 21); indipendentemente dal cantiere la visuale sul negozio non è quindi del tutto libera ed aperta, specie per il conducente e gli occupanti di un veicolo. Detto questo, i mezzi di cantiere erano concentrati principalmente allaltezza del ponte mentre lo stazionamento ed il transito di autocarri o di altre apparecchiature erano circoscritti, con frequenze alternate, al trasporto di materiali di costruzione ed ai tempi necessari per lesecuzione dei lavori (teste __________; documentazione fotografica). Pertanto, quandanche talora abbiano compromesso la visibilità delle vetrine, si è trattato di intralci temporanei ascritti a contingenze particolari.In sostanza IS 1 si è vista confrontata ad una normale situazione di cantiere nel contesto della quale un certo disagio è innegabile. Tuttavia, obiettivamente, non si può ritenere che gli inconvenienti abbiano raggiunto unintensità ed una durata eccezionali né che abbiano superato i limiti della tolleranza dovuta tra vicini.
6.6.1. Listante lamenta un enorme danno di natura economica.In primo luogo essa rimarca di aver registrato, nel corso del suo primo anno di attività (2009), una progressione costante della cifra daffari con un incremento del 700% senza contare le entrate del mese di dicembre. Su questa base, e partendo da unipotesi di incasso di fr. 6'500.- per il mese di gennaio del 2010, a suo avviso era facilmente prevedibile un ulteriore incremento mensile del 15% da gennaio a luglio, e del 5% da agosto a novembre del 2010. Se non che, per la durata del cantiere, anziché seguire levoluzione prevista, gli incassi sono andati in stallo attestandosi attorno alle cifre raccolte nei mesi tra settembre e novembre del 2009. Ciò ha generato un mancato fatturato prudenzialmente valutato in fr. 61'969.33 di cui è chiesto il risarcimento in ragione del 35%, pari a fr. 21'689.26, rappresentante lutile perso dalla ditta.In secondo luogo listante sostiene di essersi trovata nella necessità di acquistare della merce, poco prima del dicembre 2009 e durante il periodo di chiusura di Via __________, per disporre di un inventario di prodotti attuali e non perdere i pochi clienti rimasti. Una parte dei prodotti stoccati ha tuttavia potuto essere venduta solo dopo la riapertura del ponte e, trattandosi di merce soggetta a rapido invecchiamento, riducendone considerevolmente i prezzi. A seguito di tale deprezzamento essa vanta un danno di fr. 6'046.50 di cui pure chiede la rifusione.6.2. I risultati storici aziendali servono normalmente per elaborare le previsioni future di crescita; essi rappresentano tuttavia solo un indicatore la cui attendibilità devessere valutata integrando tutta una serie di ulteriori elementi, in particolare le variabili interne ed esterne allattività, che concorrono a verificare la crescita sostenibile dellazienda. Ritenere tout court, sulla base dei soli dati contabili, che landamento della redditività aziendale continui anche nel futuro è quindi unipotesi semplicistica; senza contare che, per poter interpretare correttamente i risultati e le capacità produttive, lanalisi deve necessariamente avvenire su un arco temporale significativo.IS 1 ha iniziato lattività nel gennaio del 2009, anno durante il quale levoluzione della sua cifra daffari rientra tutto sommato nella normalità di una società che parte da zero; in effetti per unazienda in fase di avviamento ogni aumento dellincasso rappresenta un progresso ed unattenta promozione può facilmente alimentare i ricavi al punto da generare una crescita altamente esponenziale. Bisogna tuttavia tener presente che lo sviluppo auspicato fa parte dei rischi imprenditoriali: non è scontato che le proiezioni si avverino né che la crescita rimanga costante, specie in periodo di crisi congiunturale come quello attuale e nel contesto di una produzione che, come quella dellistante, in parte è segnata da una forte concorrenza ed in parte è destinata ad una categoria ristretta di consumatori. In ogni caso il risultato di un solo anno desercizio oltre tutto del primo anno di attività, particolare in quanto caratterizzato da incognite commerciali e strategie di lancio e di gestione intese ad imporre lazienda sul mercato costituisce un periodo troppo breve per affermare con certezza che landamento crescente sarebbe proseguito seguendo la curva indicata dallistante, e tanto meno per imputare al cantiere un mancato aumento del fatturato nel primo semestre del
2010. Non basta comunque a dimostrare tale assunto il fatto che gli introiti abbiano segnato un incremento a partire dal mese di agosto del 2010 (doc. C); considerato infatti che dopo la riapertura del ponte è stato constatato un importante aumento dei volumi di traffico e dei passaggi giornalieri in Via __________ rispetto al 2008 (doc. 3, 4 e 5), verosimilmente lincremento è riconducibile anche al maggior numero di potenziali clienti in transito. In sostanza i fattori che possono aver influito sulla bilancia dei ricavi sono molteplici e la loro singola incidenza non è determinabile; quanto meno non è riscontrato che il cantiere abbia avuto un peso decisivo. Aggiungasi infine che per tracciare il flusso di crescita, asseritamente prevedibile, listante si attiene ad unipotesi di incasso di partenza, per il mese di gennaio del 2010, di fr. 6'500.- (cfr. doc. L), cifra di cui si ignorano i criteri valutativi e che invero appare irrealistica: infatti, prescindendo dalle entrate straordinarie del mese di dicembre, che non sono rappresentative, una tale somma non è mai stata incassata nel 2009, né risulta essere frutto dellapplicazione della percentuale dincremento del 15%, indicata dallistante stessa, alla media degli incassi conseguiti nel 2009 (sullarco dellintero anno o nei mesi più favorevoli tra settembre e novembre), o anche al solo fatturato del mese di novembre (cfr. doc. C).Detto questo, pare invece certamente significativo che nel primo semestre del 2010 IS 1 ha mantenuto le entrate su livelli costanti e regolari continuando ad incassare anche nel periodo in cui sono stati eseguiti i lavori più molesti di posa della canalizzazione importi analoghi, se non addirittura mediamente superiori, a quelli registrati tra settembre e novembre del 2009 (doc. C). Perciò, contrariamente a quanto preteso, la ditta non ha subito alcun calo di fatturato. Circostanza che ulteriormente conferma come i lavori non abbiano scoraggiato i clienti ed il negozio sia sempre rimasto raggiungibile. Di conseguenza non è dimostrato e non vi sono elementi per ritenere che listante abbia subito un danno considerevole.6.3. In relazione al secondo aspetto del danno, ascritto al deprezzamento della merce di magazzino, listante ha prodotto una lista esemplificativa di merce in stock (doc. M) ed un elenco di prodotti con i rispettivi prezzi, originari e ribassati, che riporta una perdita di valore totale di fr. 6'046.50 (doc. N). Tali documenti, tuttavia, oltre a non offrire un quadro completo dellinventario, non specificano quando i prodotti siano stati acquistati, e dunque da quanto tempo giacessero in magazzino. Pertanto non consentono di stabilire una relazione diretta tra il cantiere e la riduzione dei prezzi della merce. Listante stessa ammette di aver effettuato taluni acquisti nel 2009, nel periodo prenatalizio. Mancando indicazioni precise, lacquisto potrebbe risalire però anche ad unepoca precedente o i prodotti rappresentare un surplus dovuto ad acquisti eccedenti il fabbisogno. In altre parole non può essere escluso che si tratti di semplici scorte invendute o di normali rimanenze di magazzino destinate comunque ad essere vendute ad un prezzo scontato secondo luso commerciale dei saldi di fine stagione. Non si vede quindi come il cantiere possa aver influito sui prezzi quando il negozio è rimasto raggiungibile in automobile fino a metà aprile del 2010 e laccesso pedonale non è mai stato impedito. Il fatto poi che listante abbia rinnovato le scorte nel periodo di chiusura della strada è segno che le vendite sono proseguite nonostante i lavori e contraddice lasserita (e qui negata) riduzione del fatturato. In sostanza il danno non è dimostrato e soprattutto manca la prova di un nesso di causalità con i lavori stradali.
7.Tutto ciò considerato i disagi provocati dal cantiere non hanno, nel complesso, né precluso né limitato oltre il tollerabile i diritti dellistante e non hanno raggiunto, per loro natura intensità e durata, proporzioni tali da configurarsi come eccesso.Ne consegue che listanza va respinta per carenza dei presupposti dellazione.
8.Di norma nelle cause di espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr).In concreto tuttavia, non essendo adempiuti i presupposti dellazione, ovvero non verificandosi espropriazione formale dei diritti di vicinato, il suddetto principio non è applicabile. Vale invece la regola generale prevista per le procedure amministrative secondo cui le spese processuali sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza (art. 31 LPamm). Pertanto la tassa di giustizia e le spese sono a carico dellistante in quanto parte soccombente; per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
richiamata la Legge di espropriazione dell8.3.1971,
dichiara
e pronuncia1. Listanza è respinta per carenza dei presupposti dellazione.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dellistante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti