Sachverhalt
avvenuti __________ __________, reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti __________; reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto daccusa del 22 febbraio 2010 n. 821/2010 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 13'500.-.Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 30 (trenta) giorni inflittagli da questo stesso Ministero Pubblico il 4.09.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 4 marzo 2010, limitatamente allimputazione 1.2, poiché sostiene di non aver condotto il veicolo sotto linflusso di cocaina e di oppiacei;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 marzo 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posto a giudizio il seguente quesito:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nellimputazione n. 1.2 del decreto di accusa a suo carico.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo al quesito posto
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto il motoveicolo KTM targato TI 21363 sotto influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dallanalisi tossicologica del 25.11.2009 risultata positiva per la cannabis in misura superiore ai valori indicati dallart. 34 dellOrdinanza dellUSTRA concernente lordinanza sul controllo della circolazione stradale.
rilevache i dispositivi del decreto di accusa, contro i quali non è stata fatta opposizione, sonoesecutivie il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dallintimazione del decreto di accusa avvenuta il 22 febbraio 2010.
prescindedal prelevare oneri per lodierno giudizio.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.2000.00totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto daccusa del 22 febbraio 2010 n. 821/2010 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 13'500.-.Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 30 (trenta) giorni inflittagli da questo stesso Ministero Pubblico il 4.09.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 4 marzo 2010, limitatamente allimputazione 1.2, poiché sostiene di non aver condotto il veicolo sotto linflusso di cocaina e di oppiacei;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 marzo 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posto a giudizio il seguente quesito:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nellimputazione n. 1.2 del decreto di accusa a suo carico.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo al quesito posto
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto il motoveicolo KTM targato TI 21363 sotto influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dallanalisi tossicologica del 25.11.2009 risultata positiva per la cannabis in misura superiore ai valori indicati dallart. 34 dellOrdinanza dellUSTRA concernente lordinanza sul controllo della circolazione stradale.
rilevache i dispositivi del decreto di accusa, contro i quali non è stata fatta opposizione, sonoesecutivie il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dallintimazione del decreto di accusa avvenuta il 22 febbraio 2010.
prescindedal prelevare oneri per lodierno giudizio.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.2000.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.121
DA 821/2010
Bellinzona
15 aprile 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto il motoveicolo __________ targato __________ essendo;
1.1. in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.04 - max. 1.28 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;
1.2. sotto linflusso di sostanze stupefacenti, così come emerge dallanalisi tossicologica del 25.11.2009 risultata positiva per la cannabis, la cocaina e gli oppiacei;
fatti avvenuti __________ __________, reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti __________; reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto daccusa del 22 febbraio 2010 n. 821/2010 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 13'500.-.Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 30 (trenta) giorni inflittagli da questo stesso Ministero Pubblico il 4.09.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 4 marzo 2010, limitatamente allimputazione 1.2, poiché sostiene di non aver condotto il veicolo sotto linflusso di cocaina e di oppiacei;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 marzo 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posto a giudizio il seguente quesito:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nellimputazione n. 1.2 del decreto di accusa a suo carico.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo al quesito posto
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto il motoveicolo KTM targato TI 21363 sotto influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dallanalisi tossicologica del 25.11.2009 risultata positiva per la cannabis in misura superiore ai valori indicati dallart. 34 dellOrdinanza dellUSTRA concernente lordinanza sul controllo della circolazione stradale.
rilevache i dispositivi del decreto di accusa, contro i quali non è stata fatta opposizione, sonoesecutivie il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dallintimazione del decreto di accusa avvenuta il 22 febbraio 2010.
prescindedal prelevare oneri per lodierno giudizio.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.2000.00totale