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10.2010.106

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado già condannato; opporsi alla prova del sangue

Ticino · 2011-05-05 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.106

DA 752/2010

Bellinzona

5 maggio 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1disoccupato in assistenza

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole

di                              1.     guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Mazda targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.95 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

2.     elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 febbraio 2010 n. 752/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'250.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.     Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007 (art. 46 cpv. 1 CP), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CP).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 marzo 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 49, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 752/2010 del 22 febbraio 2010.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'450.- con motivazione scritta e di fr. 850.- senza motivazione scritta.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta).

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                     3'000.-          pena pecuniaria

fr.                     1'200.-          multa

fr.                       500.-          tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       350.-          spese giudiziarie

fr.                         70.-          testi

fr.                    5'120.-          totale