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10.2010.1

Incutere timore e spavento ad una persona, minacciandolo con frasi dal seguente tenore "...puoi essere contento che l'altra sera non hai ricevuto le forbici nella schiena..." e "...se vuoi che mettiamo apposto la cosa, vieni fuori che ti gonfio la faccia...;

Ticino · 2010-10-20 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.1

DA 5190/2009

Bellinzona

20 ottobre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difensore:DI 1,)

prevenuto colpevole di  minaccia

per avere, __________ 2009 ad __________, incusso timore e spavento a LESA 1, minacciandolo con frasi dal seguente tenore”...puoi essere contento che l’altra sera non hai ricevuto le forbici nella schiena...”e“...se vuoi che mettiamo apposto la cosa, vieni fuori che ti gonfio la faccia...;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 dicembre 2009 n. 5190/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.   Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 800.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 dicembre 2009;

indetto                               il dibattimento 20 ottobre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.   Se ACCU 1 è autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.

2.   Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5190/2009 del 14 dicembre 2009.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

fr.                       400.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.500.00totale