Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.87
DA 537/2009
Bellinzona
8 ottobre 2009
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per non aver prestato, a __________, nel periodo maggio 2008/novembre 2008, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, gli alimenti a favore della ex-moglie CIVI 1 fissati con sentenza 25 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di __________ in fr. 684.-- mensili, accumulando arretrati per complessivi fr. 4788.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsto dallart. 271 cpv. 1 CPS, richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 4 febbraio 2009 n. 537/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.-- (settecento), corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dellimporto di fr. 4788.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2009 dellaccusato, rispettivamente di data 17 febbraio 2009 della parte civile;
indetto il dibattimento 8 ottobre 2009, al quale hanno partecipato laccusato, il difensore, la parte civile ed il patrocinatore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto allinterrogatorio dellaccusato ed allaudizione della parte civile, nonché rinunciato allaudizione del teste ingiustificatamente non comparso;
sentito il patrocinatore della parte civile, ritiene dati i presupposti oggettivi e soggetti del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Egli chiede pertanto la conferma del decreto daccusa, aumentando la pena proposta, senza concessione del beneficio della sospensione condizionale in considerazione della grave colpevolezza dellimputato. In via subordinata, egli chiede di comminare una multa più elevata. In applicazione dellart. 73 CPS egli postula inoltre lassegnazione alla parte civile della pena pecuniaria, rispettivamente della multa, fino a concorrenza dellimporto del risarcimento, ritenuto che la parte civile cede allo Stato la relativa quota del suo credito. Egli chiede infine che venga accertato che la sua cliente al 31 ottobre 2009 ha subito un danno di fr. 22044.45. Protesta tasse, spese e congrue ripetibili, da fissare in almeno fr. 2000.--;
sentito il difensore, il quale rileva che il suo assistito non ha mai avuto lintenzione di sottrarsi ai suoi obblighi di mantenimento e che comunque non aveva i mezzi per farvi fronte. Egli chiede pertanto che venga prosciolto dallimputazione di cui allart. 217 CPS. Infine egli postula il rinvio delle pretese civili al competente foro civile, contestando pure la richiesta di assegnazione di ripetibili alla parte civile;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
preso atto che la parte civile ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Limputato si è unito in matrimonio con la parte civile il 14 novembre 1964 di fronte allUfficiale di stato civile di __________. Dalla loro relazione sono nati tre figli: __________, __________ settembre 19__________, __________, __________ agosto 19__________, e __________, __________ settembre 19__________.
Con sentenza 25 gennaio 1995 il Pretore di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio dei coniugi __________, condannando il prevenuto al versamento di un contributo alimentare mensile per la ex consorte di fr. 590.--, indicizzati al caro vita secondo lindice nazionale dei prezzi al consumo, vita natural durante. Dai calcoli effettuati (contestati dalla parte civile) limporto aggiornato al periodo in esame ammonta a fr. 684.--.
2. Nel novembre 2006 il signor ACCU 1 è andato in pensione. Dal 2001 egli era però già al beneficio dellAI.
Attualmente laccusato percepisce una rendita AVS di fr. 1824.-- mensili, cui se ne aggiunge una di circa 37.-- riconosciutagli dallINPS italiana.
Egli vive in un appartamento che aveva a suo tempo donato al figlio __________, pur mantenendosi lonere di far fronte ai costi ipotecari ad esso connessi, oltre che alle spese condominiali. Attualmente, non essendovi più alcun aggravio, egli si limita a farsi carico di questultime.
3. A fine 2006 ACCU 1 ha potuto ritirare il capitale LPP accumulato sino a quel momento, ammontante a fr. 180137.30.
Come da lui stesso dichiarato in occasione dellinterrogatorio di fronte agli inquirenti e confermato allodierno dibattimento, questo grosso importo è stato ben presto speso: una parte dei soldi, circa la metà, è stata donata al figlio per saldare il debito ipotecario dellappartamento nel quale egli vive. Il resto sarebbe stato speso per un impianto ai denti, per pagare non meglio precisati debiti e con donne.
Attualmente non resterebbe quindi più nulla ed il prevenuto vivrebbe solo con i soldi della pensione.
4. Da maggio 2008 compreso, il signor ACCU 1 non ha più pagato alcun contributo alimentare alla parte civile, sostenendo di non avere più soldi per poter far fronte a questo onere.
Dopo vari tentativi effettuati per incassare lo scoperto, la signora CIVI 1 ha deciso, in data 23 luglio 2008, di sporgere querela nei confronti dellex marito per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento.
La querela è stata poi estesa, con scritto del 18 novembre 2008, anche al periodo da luglio a novembre 2008.
Con decreto daccusa 4 febbraio 2009 il Procuratore Pubblico ha posto in stato daccusa limputato, siccome ritenuto colpevole della fattispecie di cui allart. 217 CPS.
Il 6 febbraio 2009 ACCU 1 ha formulato tempestiva opposizione al decreto. Il 17 febbraio 2009 anche la parte civile ha dichiarato di volerlo impugnare.
5. Per lart. 217 cpv. 1 CPS chiunque non presta gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con la una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La fattispecie rappresenta un delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi sono lesistenza di un obbligo di mantenimento, la violazione dello stesso e la possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.
Lobbligo di fornire un contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in modo particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio.
Lammontare degli importi dovuti deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito. Qualora però questultimo abbia statuito sulla questione, come avviene di regola, la corte penale è vincolata alla sua decisione. In altre parole, il giudice penale non può mettere in discussione lentità dei contributi fissati in sede civile una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 12 ad art. 217; DTF 106 IV 36), nemmeno se egli può presumere che, in base ai dati a sua disposizione, sarebbe giunto a conclusioni diverse.
Sono rilevanti non solo le decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate nellambito delladozione di misure provvisionali, cautelari, fintanto che esecutive.
6. Per poter rimproverare al debitore alimentare daver violato i suoi doveri ai sensi dellart. 217 CPS, deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte economicamente. In effetti, se laccusato non disponeva o non poteva disporre dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno dei pilastri oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello accusatorio crolla.
La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel riconoscere come non sia indispensabile che la persona chiamata a corrispondere i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in maniera completa la prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto versare più di quanto effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217; DTF 114 IV 124 consid. 3b).
Laccertamento di questo presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dallart. 93 LEF, laddove risulta essere di primaria importanza la definizione delleccedenza rispetto al minimo vitale dellaccusato che, in linea di principio, non deve essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d). Oltre alle entrate ed alle uscite, merita ovviamente considerazione anche lentità della sostanza del debitore alimentare.
Il debitore non può scegliere di onorare altri debiti, oltre a quanto rientra nel suo minimo vitale mensile. In effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri creditori (Bernard Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 217).
Nella misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se avrebbe potuto averli. In effetti, lart. 217 CPS esige dal debitore che metta in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc). Bisogna dunque accertare se il debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare unaltra attività più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 217).
7. Nella fattispecie è pacifico che il prevenuto sia tenuto al versamento di contributi alimentari sulla scorta di una sentenza civile regolarmente cresciuta in giudicato e mai rivista.
Pure indiscusso è che egli abbia interrotto i pagamenti dal maggio 2008 sino ad oggi.
ACCU 1 si trova sicuramente in una situazione finanziaria che, almeno allapparenza, non gli consente un grande agio e probabilmente non lascia spazi a sufficienza per far fronte ai suoi obblighi nei confronti della ex moglie. Egli però non ha mai chiesto ad unautorità giudiziaria di fissare un nuovo contributo alimentare o di revocare quello a suo tempo statuito dal pretore, che pertanto risulta ancora vincolante per il giudizio sulla fattispecie penale.
Limputato, nel periodo in questione, sarebbe indubbiamente stato in grado di far fronte ai suoi obblighi alimentari, se avesse evitato di sperperare il capitale LPP ritirato. Non va in effetti dimenticato che il Pretore di __________ aveva a suo tempo fissato limporto del contributo alimentare dovuto tenendo in considerazione il fatto che al momento del pensionamento il prevenuto avrebbe potuto contare sui soldi della previdenza professionale.
Ad delineare le colpe del signor ACCU 1 si aggiunge il fatto che egli ha deliberatamente distribuito e speso gli averi in questione senza minimamente preoccuparsi che ciò avrebbe potuto creare un danno alla sua ex consorte alla quale non sarebbe più stato in grado di corrispondere i contributi alimentari dovuti. Vi è il forte sospetto che egli abbia addirittura agito con lo scopo ultimo di mettersi in una situazione finanziaria tale da non poter esser più chiamato a far fronte ai suoi doveri. Nel corso del dibattimento è trasparsa infatti una certa soddisfazione nel dire che il denaro era stato speso per saldare dei debiti (suoi e del figlio), per pagarsi i denti, per togliersi degli sfizi e, soprattutto, per andare a donne.
In base a tutto quanto precede, il signor ACCU 1 ha dunque adempito, oggettivamente e soggettivamente, i presupposti per una condanna ai sensi dellart. 217 CPS.
8. Giusta lart. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del prevenuto gravano soprattutto i motivi che lo hanno portato a delinquere, già enunciati in precedenza, nonché il fatto che non abbia dimostrato alcun pentimento.
A suo favore bisogna tenere in considerazione lincensuratezza.
A fronte di questi estremi si giustifica sanzionare il reato con 10 aliquote giornaliere da fr. 40.-- cadauna (calcolate in base alla situazione economica attuale, leggermente peggiorata rispetto a quella al momento dellemanazione del decreto daccusa).
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge,ritenuto che la personalità dellaccusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
Lart. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dellart. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.
Pertanto è corretto attribuire allaccusato anche una multa, come proposto nel decreto daccusa in oggetto. La stessa deve però essere ridotta a fr. 200.--, di nuovo in considerazione dellammontare delle aliquote giornaliere e delle condizioni economiche del signor ACCU 1.
9. La parte civile ha chiesto che limputato venga condannato a versarle fr. 22044.45.-- a titolo di risarcimento di contributi alimentari arretrati ancora impagati.
La domanda è irricevibile, ritenuto che lobbligo di prestare il contributo e lammontare dello stesso sono già stati fissati dal giudice civile con sentenza cresciuta in giudicato. Non è pertanto possibile, in virtù del principio ne bis in idem, chinarsi in questa sede nuovamente sulla questione. Nemmeno se ne vede la necessità, considerato che la decisione del Pretore è titolo sufficiente per ottenere in via esecutiva limporto dovuto.
Di transenna si osserva comunque che i conteggi con cui la parte civile è giunta allimporto summenzionato appaiono, già di primo acchito, piuttosto discutibili. In effetti ella, nel calcolo dellindicizzazione, pare essere partita da presupposti palesemente errati.
Oltre al resto non va dimenticato che il periodo di tempo sul quale lo scrivente giudice è stato chiamato a decidere va dal maggio al novembre 2008. Tutto quanto concerne ciò che è avvenuto prima o dopo, non può essere qui trattato.
10. La parte civile ha postulato lassegnazione a suo favore della multa e della pena pecuniaria in applicazione dellart. 73 CPS, dichiarando di cedere allo Stato la relativa quota del suo credito.
Giusta la norma in questione, se, in seguito ad un crimine o ad un delitto, una persona subisce un danno non coperto da unassicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dallautore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino allimporto del risarcimento o dellindennità per torto morale stabilita giudizialmente o mediante transazione, la pena pecuniaria o la multa, gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo netto della loro realizzazione, le pretese di risarcimento, così come limporto della cauzione preventiva prestata.
Nel caso che ci occupa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente, per cui una sua destinazione alla vittima non entra in linea di conto. La multa per contro è effettiva, ma il suo ammontare è talmente esiguo, da rendere poco logica lapplicazione dellart. 73 CPS.
Va inoltre rilevato che la disposizione richiamata ha soprattutto senso a fronte di beni già in possesso dello Stato o facilmente recuperabili. Il suo uso nei confronti di condannati che a malapena dispongono del minimo esistenziale non rispecchia lo scopo ultimo perseguito dal legislatore e non ha nessun effetto pratico, poiché se essi non hanno i soldi per risarcire il danno, nemmeno ne hanno per far fronte alla pena pecuniaria o alla multa, di solito esigue proprio in considerazione della situazione patrimoniale del debitore.
La richiesta formulata dalla signora CIVI 1 viene pertanto respinta.
11.La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Alla parte civile devono essere riconosciute congrue ripetibili a carico dello Stato, tenuto conto del fatto che lassenza al dibattimento dellaccusa ha reso opportuna la presenza del patrocinatore.
Per questi motivi,
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 537/2009 del 4 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
dà attoche la parte civile, CIVI 1, __________, vanta un credito esecutivo di fr. 4788.-- (per il periodo maggio 2008-novembre 2008) nei confronti di ACCU 1, __________, per cui la corrispondente domanda di risarcimento è irricevibile;
respingela richiesta di accertare il danno per il periodo dicembre 2008-ottobre 2009, in quanto è irricevibile, ritenuto che la parte civile vanta già un titolo esecutivo;
respingela richiesta della parte civile di assegnarle la multa ai sensi dellart. 73 CPS;
assegnaalla parte civile fr. 750.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.1000.00totale