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10.2009.85

Aggressione da parte di tre persone con calci, pugni e schiaffi ai danni di altre 2

Ticino · 2009-11-05 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.85

DA 392/2009

Bellinzona

5 novembre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DUF 1

prevenuto colpevole di         aggressione,

per avere, in data 8 aprile 2008, a __________ in ____________________, nei pressi del Municipio, in correità con __________ e con il minorenne __________, preso parte all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1, colpendoli con schiaffi, pugni e calci, provocando a CIVI 2 una lesione traumatica al timpano sinistro, una contusione all’emitorace sinistro e una contusione addominale, come da certificati del 9 aprile 2008 della Dr.ssa __________ del Reparto di chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________ e del 28 aprile 2008 del Dr. __________, ed a CIVI 1 due fratture allo zigomo sinistro, come da certificato del 25 aprile 2008 del Dr. med. dent. __________ c/o Clinica __________;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 134 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 392/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dall'art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 5 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione di 4 testi;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito prendendo atto del fatto che da tutte le testimonianze odierne è emerso che egli non ha partecipato in alcun modo all’aggressione, ma è solo intervenuto in un secondo tempo per separare i contendenti;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di aggressione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 134 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

aggressione, art. 134 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 392/2009 del 26 gennaio 2009;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       700.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.                       100.00       testi

fr.1050.00totale