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10.2009.710

Offedere l'onore di una persona proferendo al suo indirizzo i termini di "sacco di spazzatura", "sacco di merda e "svizzeri di merda" e incutere spavento e timore

Ticino · 2010-10-13 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.710

DA 5098/2009

Bellinzona

13 ottobre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.   ingiuria

per avere, nel periodo giugno/luglio 2009, a __________, presso il piazzale della palazzina __________, ove abita [abitava], offeso l’onore di LESA 1, proferendo al suo indirizzo i termini di “sacco di spazzatura”, “sacco di merdae“svizzeri di merda”;

2.   minaccia

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1), usando all’indirizzo di LESA 1 (affittuaria di un appartamento nella medesima palazzina ove anche lui abita [abitava]), i termini “faccio saltare per aria il palazzo di merda”, incussole spavento e timore;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli artt. 177 e 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 5098/2009 di data 2 dicembre 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 630.- (seicentotrenta), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 90.- (novanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2.  Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni                (art. 106 cpv. 2 CP).3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  ingiuria

1.2.  minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie

dalle imputazioni di ingiuria e di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5098/2009 del 2 dicembre 2009.

caricaallo Stato tasse e spese.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.350.00totale