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10.2009.705

Commettere vie di fatto contro una persona, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute; utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la ex-convivente

Ticino · 2010-10-21 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.705

DA 4923/2009

Bellinzona

21 ottobre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  vie di fatto,

per avere, a __________, durante il periodo dal __________ 2009 al __________ novembre 2009, commesso vie di fatto contro LESA 1, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute, in particolare spintonandola, dandole delle sberle, trattenendola con forza per le braccia, ecc;

2.  abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________, durante il periodo dal __________ agosto 2009 al __________ novembre 2009, per malizia o per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la ex-convivente LESA 1 telefonandole con una frequenza di 2 fino a 20 volte al giorno, a volte insultandola e minacciandola;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CPS e 179septies CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 novembre 2009 n. 4923/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr.300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni3(tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 21 ottobre 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 9 agosto 2010, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Vie di fatto,

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 126 cpv. 1, 179septies CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

2.  abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4923/2009 del 23 novembre 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- (se non verrà chiesta la motivazione scritta la stessa sarà di fr. 200.--, art. 39 cpv. 1 lett. a CPP) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione:

fr.                  300.00            multa

fr.                  200.00            tassa di giustizia

fr.                  200.00            spese giudiziarie

fr.700.00totale