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10.2009.704

Introdursi, in correità con la moglie, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto all'interno di di una proprietà

Ticino · 2010-11-16 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d’accusa n. 4808/2009 del 19 novembre 2009?

1.2.    Ha agito in stato di necessità esimente ex art. 17 CPS?

2.1.    E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4809/2009 del 16 novembre 2009?

2.2.    Ha agito in stato di necessità esimente ex art. 17 CPS?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 186 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie1.     ACCU 2

dall’accusa di:

violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4808/2009 del 16 novembre 2009;

caricala tassa e le spese allo Stato;

proscioglie2.     ACCU 1

dall’accusa di:

violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4809/2009 del 16 novembre 2009;

caricala tassa e le spese allo Stato;

assegnaai signori Marino Lodovico Porta e Heide Faensen Porta, I-Porto Cervo, l’importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili in solido;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 2 per il procedimento nei confronti di ACCU 2,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                         80.00       1/2 indennità testi

fr.480.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 1,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                         80.00       1/2 indennità testi

fr.                      480.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.10.2009.704

10.2010.293

DA 4808/2009

DA 4809/2009

Bellinzona

16 novembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

entrambi difesi da: DI 2

prevenuti colpevoli di1.ACCU 2

violazione di domicilio,

per essersi introdotto, in correità con la moglie ACCU 1, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno della proprietà di __________ (recte: __________) ad __________ il 14 giugno 2009;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 186 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4808/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 720.-- (settecentoventi), corrispondente a 6 (sei) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

2.  ACCU 1

violazione di domicilio,

per essersi introdotta, in correità con il marito ACCU 2, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno della proprietà di __________ (recte: __________) ad __________ il 14 giugno 2009;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 186 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4809/2009 del AINQ 1,, che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 720.-- (settecentoventi), corrispondente a 6 (sei) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione ai decreti d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2009, rispettivamente 30 marzo 2010;

indetto                               il dibattimento 16 novembre 2010, al quale hanno partecipato gli accusati, il loro difensore e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento di entrambi i clienti in quanto il reato non è adempito dal profilo oggettivo. In effetti l’accesso è stato autorizzato e ne sono usciti non appena l’avente diritto ha intimato loro di andarsene. Inoltre il giardino in questione non era chiuso come prevedono dottrina e giurisprudenza. In effetti dal fondo adiacente, al quale gli imputati avevano il permesso di accedere, era possibile entrare sul quella del denunciante senza ostacoli. La prova è che il contrario avveniva regolarmente come attestato dal teste odierno. In via subordinata ha chiesto l’applicazione dell’art. 17 CPS e ha sottolineato come i suoi assistiti abbiano agito in buona fede. Protestate tasse, spese e ripetibili;

sentiti                                da ultimi gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.    E’ il signor ACCU 2autore colpevole di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4808/2009 del 19 novembre 2009?

1.2.    Ha agito in stato di necessità esimente ex art. 17 CPS?

2.1.    E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4809/2009 del 16 novembre 2009?

2.2.    Ha agito in stato di necessità esimente ex art. 17 CPS?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 186 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie1.     ACCU 2

dall’accusa di:

violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4808/2009 del 16 novembre 2009;

caricala tassa e le spese allo Stato;

proscioglie2.     ACCU 1

dall’accusa di:

violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4809/2009 del 16 novembre 2009;

caricala tassa e le spese allo Stato;

assegnaai signori Marino Lodovico Porta e Heide Faensen Porta, I-Porto Cervo, l’importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili in solido;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 2 per il procedimento nei confronti di ACCU 2,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                         80.00       1/2 indennità testi

fr.480.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 1,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                         80.00       1/2 indennità testi

fr.                      480.00       totale