Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 50.-- (cinquanta); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.700
DA 5159/2009
Bellinzona
7 dicembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, il 12 agosto 2009, a __________, colpito LESA 1 con una ginocchiata ai testicoli, provocando le lesioni attestate dal certificato medico 12 agosto 2009 del dr. med. __________ agli atti;
2. coazione,
per avere, il 12 agosto 2009, a __________, rinchiudendolo a chiave allinterno di un magazzino, intralciato la libertà di agire di LESA 1 costringendolo a tollerare un atto;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 181 CPS, richiamati gli art. 42 e 49 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 7 dicembre 2009 n. 5159/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2009 dallaccusata;
indetto il dibattimento 7 dicembre 2010, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusata, data lettura del decreto daccusa;
prospetta allimputata per completezza il reato di vie di fatto, che potrebbe eventualmente entrare in considerazione in via subordinata;
proceduto allinterrogatorio dellaccusata;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento della sua assistita, le versioni discordanti sui fatti, rispettivamente la dubbia credibilità dellunica teste, figlia del querelante, non potendo fondarne la colpevolezza;
sentita da ultima laccusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Lesioni semplici, sub. vie di fatto,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 16 cpv. 1, 34 segg., 42 segg., 123 cifra 1, 181 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
lesioni semplici art. 123 cifra 1 CPS, con legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 1 del decreto di accusa n. 5159/2009 del 7 dicembre 2009;
e la prosciogliedallaccusa di coazione per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr.50.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.450.00totale