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10.2009.652

Afferrare al collo una minorenne e provocandogli dei graffi

Ticino · 2010-12-14 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.652/

DA 4863/2009

Bellinzona

14 dicembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Petra Vanoni in qualità di Segretarioa per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         vie di fatto

per avere, in data __________2009, a __________ presso il parco giochi di Via __________, afferrando al collo il minorenne M.C. e provocandogli dei graffi al lato destro, come attestato dal certificato medico di medesima data della Dr.ssa __________, __________, commesso vie di fatto nei confronti del minore;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 18 novembre 2009;

indetto                               il dibattimento 14 dicembre 2010, al quale è comparsa l’accusata, assistita dal difensore DI 1, Lugano; il Procuratore pubblico con lettera 6 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti                                il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento, in via subordinata l’applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP;

per ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di vie di fatto per avere, in data __________2009, a Morbio Inferiore, presso il parco giochi di Via __________, afferrando al collo il minorenne M.C. e provocandogli dei graffi al lato destro, come attestato dal certificato medico di medesima data della Dr.ssa __________, Mendrisio, commesso vie di fatto nei confronti del minore?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

2.1.     Può trovare applicazione l’art. 177 cpv. 3 CP?

3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4863/2009 del 16 novembre 2009,

manda                            ACCU 1

esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP;

prescindedal prelevare la tassa di giudizio e le spese;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    La Segretaria: