Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.646
DA 4787/2009
Bellinzona
18 novembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1d nel ramo immobiliare,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di tentata violazione di domicilio,
per avere, a __________ in data 3 luglio 2009, indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, tentato dintrodursi nella casa dei conduttori CIVI 1 e CIVI 2, facendo smontare la serratura dellentrata principale da un operaio della ditta __________, desistendo tuttavia dal penetrare nellabitazione non appena CIVI 1 aprì spontaneamente la porta;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 186 CPS combinato con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 CPS, richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 10 novembre 2009 n. 4787/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinviano le parti civili CIVI 1, CIVI 2, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 13 novembre 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 18 novembre 2010, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, e linterprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione della teste;
sentito il difensore, il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento dellimputato evidenziando come non siano dati gli elementi oggettivi del reato. In modo particolare non vi è stato alcun tentativo di violazione di domicilio. Oltre a ciò limputato si è fidato di quanto gli era stato detto dallUEF e dal suo precedente legale, nonché a ritenuto di essere nella ragione in quanto gli agenti di polizia non hanno sollevato obiezioni circa la sua legittimazione, anzi. Egli ha inoltre rilevato come non vi siano state conseguenze alcune e come il suo assistito abbia desistito spontaneamente. In via subordinata ha dunque postulato lapplicazione dellart. 23 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di tentata violazione di domicilio per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 34 segg., 42 segg., 52 seg., 186 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
tentata violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4787/2009 del 10 novembre 2009;
manda ACCU 1
esente da ogni pena, in applicazione dellart. 52 CPS;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
caricala tassa e le spese allo Stato;
prende attoche nel decreto daccusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
r.
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.450.00totale