Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 34 segg., 42 segg. CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4728/2009 del 9 novembre 2009;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.500.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.643
DA 4728/2009
Bellinzona
2 settembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart targata __________ alla velocità di 82 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il 15 aprile 2009;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa del 9 novembre 2009 n. 4728/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1100.--.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 700.--, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 2 settembre 2010, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto allinterrogatorio dellaccusato;
sentito laccusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto quel giorno non era lui alla guida del veicolo in questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 34 segg., 42 segg. CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4728/2009 del 9 novembre 2009;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.500.00totale