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10.2009.635

Celare sulla propria persona un coltello da cucina di 17 cm (lama di 8 cm)

Ticino · 2010-07-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 34 LArm, richiamato l’art. 106 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 ottobre 2009 n. 4326/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr.100.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 27 luglio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli estremi del reato. La semplice detenzione di un coltello da cucina non è infatti punibile per negligenza ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LArm. A ciò va aggiunto che non è chiaro quale dei paragrafi della norma sia applicabile alla fattispecie. Inoltre il coltello in questione non è un’arma ai sensi dell’art. 6 OArm. In via subordinata egli ha chiesto che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 34 cpv. 2 LArm;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

3.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del sasso e del coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 LArm; 106 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 34 cpv. 1 LArm,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4326/2009 del 16 ottobre 2009;

ordinala confisca e la distruzione di 1 sasso (55 mm x 25 mm) e di 1 coltello da cucina della dimensione totale di 17 cm sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009 (art. 69 CPS);

caricala tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-- allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 1

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.350.00totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 cm sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009 (art. 69 CPS);

caricala tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-- allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 1

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.350.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.635

DA 4326/2009

Bellinzona

27 luglio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1attualmente in AI,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sulle armi,

per avere, a __________ il 10 agosto 2009, celando sulla sua persona un coltello da cucina dalle dimensioni totali di 17 cm, di cui 8 cm di lama, detenuto per negligenza un oggetto pericoloso;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 34 LArm, richiamato l’art. 106 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 ottobre 2009 n. 4326/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr.100.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 27 luglio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli estremi del reato. La semplice detenzione di un coltello da cucina non è infatti punibile per negligenza ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LArm. A ciò va aggiunto che non è chiaro quale dei paragrafi della norma sia applicabile alla fattispecie. Inoltre il coltello in questione non è un’arma ai sensi dell’art. 6 OArm. In via subordinata egli ha chiesto che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 34 cpv. 2 LArm;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

3.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del sasso e del coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 LArm; 106 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 34 cpv. 1 LArm,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4326/2009 del 16 ottobre 2009;

ordinala confisca e la distruzione di 1 sasso (55 mm x 25 mm) e di 1 coltello da cucina della dimensione totale di 17 cm sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009 (art. 69 CPS);

caricala tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-- allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 1

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.350.00totale