Sachverhalt
commessi ed alla sua situazione economica. Per lui una multa del genere rappresenta i risparmi di un anno. Egli ha sottolineato che non ha mai fumato lo stupefacente, ma ne ha semplicemente fatto uso sotto forma di tisane, che sorbiva alla sera. Inoltre ha rilevato come parte dei fatti sia prescritta: nel periodo luglio 2007 - settembre 2009 il consumo di canapa da lui coltivata ammonta approssimativamente a 300 grammi;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 12 piantine di canapa sequestrategli dalla Polizia il 29 settembre 2009?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere senza autorizzazione, a __________ dal 27 luglio 2007 al 29 settembre 2009, consumato almeno 300 grammi di marijuana, sostanza da lui coltivata;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla multa di fr. 300.-- (trecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--; ordinala confisca e la distruzione (già avvenuta) delle 12 piantine di canapa sequestrate il 29 settembre 2009 (Reperto SAD n. 953/2009 SAD LOC) (art. 69 cpv. 2 CPS); comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.631
DA 4488/2009
Bellinzona
27 luglio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere senza autorizzazione, a __________ dallottobre 2009 (recte: 2006) al 29 settembre 2009, consumato almeno 1000 grammi di marijuana, sostanza da lui coltivata,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo;
reato previsto dallart. 19a LStup, richiamato lart. 69 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 26 ottobre 2009 n. 4488/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1000.-- (mille), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni10(dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Ordina la confisca e la distruzione (già avvenuta) delle 12 piantine di canapa sequestrate il 29 settembre 2009 (Reperto SAD n. 953/2009 SAD LOC) (art. 69 cpv. 2 CPS).
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 27 luglio 2010, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto daccusa. Egli ha comunque preicsato di essere incorso in una svista nella descrizione in relazione al periodo di commissione del reato. Lo stesso è infatti da intendersi dallottobre 2006 al 29 settembre 2009. Egli ha inoltre ricordato che si dovrà tener conto della prescrizione nel frattempo intervenuta;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto allinterrogatorio dellaccusato;
sentito laccusato, il quale ha chiesto una riduzione massiccia della pena in quanto è sproporzionata rispetto ai fatti commessi ed alla sua situazione economica. Per lui una multa del genere rappresenta i risparmi di un anno. Egli ha sottolineato che non ha mai fumato lo stupefacente, ma ne ha semplicemente fatto uso sotto forma di tisane, che sorbiva alla sera. Inoltre ha rilevato come parte dei fatti sia prescritta: nel periodo luglio 2007 - settembre 2009 il consumo di canapa da lui coltivata ammonta approssimativamente a 300 grammi;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 12 piantine di canapa sequestrategli dalla Polizia il 29 settembre 2009?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere senza autorizzazione, a __________ dal 27 luglio 2007 al 29 settembre 2009, consumato almeno 300 grammi di marijuana, sostanza da lui coltivata;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
ordinala confisca e la distruzione (già avvenuta) delle 12 piantine di canapa sequestrate il 29 settembre 2009 (Reperto SAD n. 953/2009 SAD LOC) (art. 69 cpv. 2 CPS);
comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Polizia scientifica, Giubiasco,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr.300.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.500.00totale