Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.-- (cinquanta); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- al pagamento della tassa di giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.628
DA 4587/2009
Bellinzona
20 luglio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1attualmente disoccupato,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, il 18 ottobre 2007, offeso lonere degli agenti della Polizia comunale LESA 2 e LESA 1 tacciandoli ripetutamente di facce di culo, teste di cazzo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 177 CPS, richiamato lart. 42 cpv. 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 26 ottobre 2009 n. 4587/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 20 luglio 2010, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ha contestato i fatti ma ha preso atto che a suo carico vi sono 2 testimonianze di agenti della Polizia. Ha chiesto pertanto di rivalutare la sanzione in virtù delle sua precaria situazione economica e dellesigua gravità dei fatti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 177 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4587/2009 del 26 ottobre 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.-- (cinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00totale