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10.2009.628

Insultare due agenti della Polizia comunale tacciandoli di "facce di culo, teste di cazzo"

Ticino · 2010-07-20 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.-- (cinquanta); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. al pagamento della tassa di giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2009.628

DA 4587/2009

Bellinzona

20 luglio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1attualmente disoccupato,

prevenuto colpevole di         ingiuria,

per avere, a __________, il 18 ottobre 2007, offeso l’onere degli agenti della Polizia comunale LESA 2 e LESA 1 tacciandoli ripetutamente di “facce di culo, teste di cazzo”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4587/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 20 luglio 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale ha contestato i fatti ma ha preso atto che a suo carico vi sono 2 testimonianze di agenti della Polizia. Ha chiesto pertanto di rivalutare la sanzione in virtù delle sua precaria situazione economica e dell’esigua gravità dei fatti;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 177 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4587/2009 del 26 ottobre 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.-- (cinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento della tassa di giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.200.00totale