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10.2009.627

Deteriorare, durante una lite e in stato di grave limitata capacità di discernimento, deteriorato diversi oggetti per un valore denunciato di fr. 9'186.-- e colpire in varie parti del corpo una persona

Ticino · 2010-07-27 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.627

DA 4440/2009

Bellinzona

27 luglio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1__________,

rappr. dal tutore: TU 1

prevenuta colpevole di         1.  danneggiamento,

per avere, a __________, il 7 giugno 2007, in stato di grave limitata capacità di discernimento, durante una lite, rovesciandoli e rompendoli, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili mobili, oggetti e suppellettili di proprietà di CIVI 1 per un ammontare complessivo denunciato di fr. 9’186.--;

2.  vie di fatto,

per avere, nelle circostanze di cui sopra, colpendola in varie parti del corpo, commesso vie di fatto contro CIVI 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1 e 144 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 19 cpv. 2 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 19 ottobre 2009 n. 4440/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di10(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 3’678.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

Per ulteriori pretese di tale natura, la parte civile viene rinviata al competente foro.

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’100.-- (duemilacento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 maggio 2007, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

6.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2009 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 27 luglio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo tutore, mentre il Procuratore Pubblico e la parte civile hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;

sentito                               il rappresentante dell’accusata, il quale ha chiesto che la sua pupilla sia prosciolta da entrambe le accuse, in quanto non vi sono prove che abbia commesso i fatti che le vengono rimproverati. In modo particolare non è dimostrato che sia stata lei a distruggere gli oggetti indicati dalla parte civile. Visto lo stato di quest’ultima potrebbe addirittura essere stata lei stessa ad averli rotti. In merito alle vie di fatto ha contestato che la sua pupilla abbia picchiato la parte civile, sostenendo che i segni che si vedono nelle fotografie agli atti fossero già presenti prima dei fatti;

sentita                               da ultima l’accusata, la quale ribadisce quanto affermato e richiesto dal suo tutore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputata è autrice colpevole di:

1.1.  Danneggiamento,

5.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna per complessivi fr. 2’100.-- decretata nei suoi confronti il 21 maggio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cpv. 2, 34 segg., 42 segg., 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

1.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, il 7 giugno 2007, in stato di grave limitata capacità di discernimento, durante una lite, rovesciandoli e rompendoli, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili oggetti vari tra cui un citofono e una tenda da bagno per un valore indeterminato, ma comunque superiore a fr. 300.--;

2.  vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

per avere, nelle circostanze di cui sopra, strattonandola e colpendola in varie parti del corpo, commesso vie di fatto contro CIVI 1;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.                                        al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21 maggio 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:

fr.100.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.550.00totale