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10.2009.622

Prendere parte ad una rissa, colpendo una delle contendenti alla testa con un tubolare di alluminio, provocandole diverse contusioni al viso, e mordendo un dito ad un'altra partecipante, causandole un traumatismo alla mano destra

Ticino · 2010-10-12 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.622

4502/2009

Bellinzona

12 ottobre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuta colpevole di         1.  rissa,

per avere, a __________, all’altezza del __________, il 27 luglio 2009, unitamente a __________, CIVI 1, __________, LESA 1, __________, __________, __________, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di CIVI 1 e di LESA 1;

2.  ripetute lesioni semplici,

per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, nel corso della rissa di cui al punto 1, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola alla testa con un tubolare di alluminio provocandole diverse contusioni al viso con due piccole ferite lacere sulla fronte ed allo zigomo destro, nonché un danno corporale a LESA 1, mordendole un dito e provocandole un traumatismo alla mano destra rendendola inabile al lavoro al 100% per sei settimane (lesioni attestate dai certificati medici in atti);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 133 cpv. 1 e 123 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, nonché 49 cpv. 1 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4502/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’350.-- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Si rinvia la parte civile, CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

5.  Ordina la confisca e la distruzione del tubolare d’alluminio (manico che serve per spingere un triciclo) con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) (Rep. Nr. 33.2009) (art. 69 cpv. 2 CPS).

6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 12 ottobre 2010, al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;

sentita                               l’accusata, la quale chiede di essere prosciolta avendo agito solo per legittima difesa. Contesta inoltre recisamente d’aver morsicato un dito ad una delle contendenti;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputata è autrice colpevole di:

1.1.  Rissa,

4.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del tubolare d’alluminio con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) sequestratole dalla Polizia il 29 luglio 2009?

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 15, 16, 34 segg., 42 segg., 123 cifra 1 e 133 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

1.  rissa, art. 133 CPS,

per avere, a __________, all’altezza del __________, il 27 luglio 2009, unitamente a __________, CIVI 1, __________, LESA 1, __________, __________, __________, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di CIVI 1 e di LESA 1;

2.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS, commesse eccedendo i limiti della legittima difesa ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 CPS,

per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, nel corso della rissa di cui al punto 1, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola alla testa con un tubolare di alluminio provocandole diverse contusioni al viso con due piccole ferite lacere sulla fronte ed allo zigomo destro (lesioni attestate dai certificati medici in atti);

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1’050.-- (millecinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--;

ordinala confisca e la distruzione del tubolare d’alluminio con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) sequestratole dalla Polizia il 29 luglio 2009 (art. 69 CPS);

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione:

fr.300.00multa

fr.                       250.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.800.00totale