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10.2009.621

Scrivere su una porta in vetro con della pittura spray; telefonare ripetutamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, inviando all'interlocutore parimenti svariati SMS, tacciandolo di "pirla" "schtüpit" "troglodita" e minacciandolo con la promessa di fargliela pagare

Ticino · 2010-09-15 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.621

DA 4570/2009

Bellinzona

15 settembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  danneggiamento di lieve entità,

per avere, a __________, il 23 agosto 2009, il 5 e il 19 settembre 2009, intenzionalmente danneggiato e/o deteriorato la porta in vetro del corridoio del palazzo comunale, e meglio per aver scritto con della pittura spray frasi del cui contenuto si rimanda alla documentazione fotografica agli atti;

2.  abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________ e in altre non precisate località, nel periodo tra il 3 maggio 2009 e il 3 agosto 2009, per celia o per malizia, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione, per inquietare e importunare LESA 1 (utenza __________), e meglio per averlo chiamato (o tentato di farlo) a qualsiasi ora del giorno e della notte inviandogli parimenti molteplici messaggi SMS;

3.  ingiuria,

per avere, nelle stesse circostanze di cui sub 2, offeso l’onore di LESA 1, tacciandolo di“pirla”, “schtüpit”, “troglodita”, ecc.;

4.  minaccia,

per avere, nelle stesse circostanze di cui sub 2, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo con le frasi “pagherete caro questo ginchetto…promesso”, “giochetto, scusami, neonato”, “7 anni…avete giocato con un bambino di 7 anni…ed è mio figlio…pagherete”, ecc.;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 144, richiamato l’art. 172ter, 179septies, 177 e 180 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4570/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (trenta) – (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Si rinvia la parte civile Municipio del Comune di CIVI 1 al competente foro per eventuali ulteriori pretese di natura civile (art. 94 cpv. 2 CPP).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 1. settembre 2008 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).

6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 15 settembre 2010, al quale han partecipato l’accusato, mentre la parte civile ha rinunciato a presenziare, così come il Sostituto Procuratore Pubblico il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale ha chiesto che il giudice nella commisurazione della pena prenda atto dell’effettiva scarsa gravità dei fatti, del contesto in cui egli ha agito e della sua situazione economica alquanto difficile. A titolo abbondanziale egli si è chiesto se quanto prospettato al punto 1 del decreto rappresenti effettivamente un danneggiamento e se nel contesto in cui sono state proferite le minacce esse siano effettivamente caratterizzabili come tali dal punto di vista penale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Danneggiamento di lieve entità,

4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 1’800.-- decretata nei suoi confronti il 1. settembre 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 144, 172ter, 177, 179septies, 180 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  danneggiamento di lieve entità, art. 144 cpv. 1 CPS e 172ter CPS,

2.  abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS

3.  ingiuria, art. 177 CP,

4.  minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4570/2009 del 26 ottobre 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 1. settembre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile Comune di CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.100.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale