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10.2009.605

Contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Ticino · 2010-11-17 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.605

DA 4106/2009

Bellinzona

17 novembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

per avere, a __________, da data imprecisata del 2006, ma perlomeno dal mese di ottobre 2007, sino al __________ 2009, ovvero per circa 1 anno e ½, gestendo all’interno dell’esercizio pubblico __________ apparecchiature elettroniche collegate alla rete internet e per rilasciare agli avventori le ricevute sulle scommesse online relative ad eventi sportivi, nonché materiale destinato allo svolgimento di partite di poker “__________”, agendo pertanto per professione, concluso, negoziato e/o fornito l’occasione di concludere scommesse proibite, traendo un guadagno pari al 10% delle giocate complessive, ovvero almeno fr. 15'000.-.

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 42 LLS combinato con l’art. 33 LLS;

richiamato l’art. 333 cpv. 3 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 settembre 2009 n. 4106/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla multa di fr. 3'000.- (tremila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni15(quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).

2.     Alla devoluzione quale risarcimento a favore dello Stato dell'importo di fr. 15'000.- (quindicimila), somma costitutiva di illecito profitto (art. 71 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.     Ordina la confisca degli oggetti sequestrati al denunciato il __________ marzo 2009  (art. 69 CP).

5.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 settembre 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 17 novembre 2010, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto chiede il proscioglimento del proprio assistito, subordinatamente una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     Dev’essere riconosciuto un risarcimento da devolvere allo Stato e se sì di quale importo?

4.     Chi sopporta gli oneri processuali?

5.     Dev’essere ordinata la confisca e la distruzione del materiale sequestrato?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42 LLS; 71 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (art. 42 LLS) per avere, a __________, da data imprecisata del 2006, ma perlomeno dal mese di ottobre 2007, sino al __________ marzo 2009, ovvero per circa 1 anno e ½, gestendo all’interno dell’esercizio pubblico Tie Break apparecchiature elettroniche collegate alla rete internet e per rilasciare agli avventori le ricevute sulle scommesse online relative ad eventi sportivi, agendo pertanto per professione, concluso, negoziato e/o fornito l’occasione di concludere scommesse proibite, traendo un guadagno pari al 10% delle giocate complessive, di almeno fr. 6’000.-;

condanna                         ACCU 1

1.alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

§in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento).

comunicache la condannanonsarà iscritta a casellario giudiziale;

revocala confisca degli oggetti sequestrati 1-9, come da elenco del 31.03.2009 della Polizia cantonale;

ordinala confisca dell’oggetto n. 10 (fogli A4, 10 tessere per iscrizione ad un sito di scommesse);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1'500.-          multa

fr.                       150.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.1'800.-          totale