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10.2009.604

Omettere di trattenere l'imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati e omesso di riversare alla competente Autoriâ

Ticino · 2010-10-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.604

DA 3933/2009

Bellinzona

11 ottobre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte

per avere, nel 1996, a __________, in qualità di datore di lavoro, in quanto amministratrice unica della __________, __________, ed in tale veste tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati, omesso di riversare CIVI 1,, l'importo di frs. 18'166.20, dedotto dagli stipendi dei suddetti dipendenti, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione __________1997 del citato ufficio, impiegando tale somma a profitto proprio e di terzi;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 270 Legge Tributaria; richiamato l’art. art. 42 cpv. 1 CP, art. 47 CP per il lungo tempo trascorso;

perseguita                         con decreto d’accusa del 14 settembre 2009 n. 3933/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 e seg. CP).

Pena interamente aggiuntiva alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________2003.

2.     Al versamento alla parte civile CIVI 1,, dell’importo di fr. 18'166.20 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 ottobre 2010, al quale l'accusata, regolarmente citata, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusata autrice colpevole di appropriazione indebita di imposte alla fonte?

2.     In caso di risposta affermativa quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.     Dev’essere confermata la condanna al versamento del risarcimento alla parte civile?

5.     Chi sopporta gli oneri processuali?

visti                                   gli artt. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,exart. 270 LT, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3933/2009 del 14 settembre 2009;

condanna                         ACCU 1

1.alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 240.- (duecentoquaranta);

§l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

§§pena interamente aggiuntiva alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________2003;

2.al versamento alla parte civile CIVI 1,, dell’importo di fr. 18'166.20 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine disei mesidalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  150.00            tassa di giustizia

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.300.00totale