opencaselaw.ch

10.2009.601

Uso di stupefacenti

Ticino · 2010-07-02 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.601

DA 4338/2009

Bellinzona

2 luglio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di         contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, acquistato per il proprio consumo da __________ tramite __________, complessivamente ca. 5 buste dosi di eroina, a __________ dal febbraio al luglio 2009;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 12 ottobre 2009 n. 4338/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(art. 106 cpv. 2 CP)

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2009 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 2 luglio 2010, al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

rilevata                              l’assenza del teste;

sentito                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusata autrice colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dal reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4338/2009 del 12 ottobre 2009;

caricagli oneri processuali allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                         75.00       tassa di giustizia

fr.                         75.00       spese giudiziarie

fr.150.00totale