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10.2009.594

Spingere contro un muro e schiacciarvi il viso contro, compiere vie di fatto

Ticino · 2010-09-24 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.594

DA 3877/2009

Bellinzona

24 settembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di         vie di fatto,

per avere, in data __________ 2009, a __________, spingendolo contro un muro e schiacciandogli il viso contro, compiuto vie di fatto nei confronti del minore B.B. (__________);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito                          con decreto d’accusa del 10 settembre 2009 n. 3877/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data __________ 2009;

indetto                               il dibattimento 24 settembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole per vie di fatto per i fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel decreto d’accusa?

2.     ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole per vie di fatto per avere in data __________ __________ 2009 trattenuto con la forza il minorenne B.B. provocandogli i dolori di cui al certificato medico agli atti?

3.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

4.     Chi paga tasse e spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1                                                                          autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere in data __________ 2009 trattenuto con la forza il minorenne B.B. provocandogli i dolori di cui al certificato medico agli atti;

condanna                         ACCU 1

1.     alla multa di fr. 300.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2

CP);

2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-;

comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.-          multa

fr.                       100.-          tassa di giustizia

fr.                         50.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale