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10.2009.585

Omettere di prestare ai figli gli alimenti stabiliti per un totale di fr. CHF 68'660.-

Ticino · 2010-09-29 · Italiano TI
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Sachverhalt

indicati nel decreto di accusa del 4 agosto 2009?

2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.Devono essere riconosciute pretese di diritto civile all’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento?

4.A chi vanno accollate le spese di giustizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 271 cpv 1; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3310/2009 del 4 agosto 2009;

condanna                         ACCU 1

1.alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo sofferto, per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);

§l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 350.- (trecentocinquanta);

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine dicinque giornidal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine disei mesidalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                               a carico di ACCU 1

fr. 150.00                tassa di giustizia

fr.                          350.00                spese giudiziarie

fr.500.00totale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo sofferto, per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento); § l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

E. 2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 350.- (trecentocinquanta); comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP; avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia; avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio della migrazione, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                               a carico di ACCU 1 fr. 150.00                tassa di giustizia fr.                          350.00                spese giudiziarie fr. 500.00 totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.585

DA 3310/2009

Bellinzona

29 settembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Natalie Cadlini per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere omesso, a __________, nel periodo __________ 2001/__________ 2006, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, di prestare  ai figli __________ (1993) ed __________ (1994) e per loro all'CIVI 1 che li anticipava agli aventi diritto, gli alimenti stabiliti dal Pretore del Distretto di __________ con decisione __________2001, accumulando arretrati per complessivi CHF 68'660.- (sessantottomilaseicentosessanta);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 agosto 2009 n. 3310/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo sofferto. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr.500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell’importo di fr. 68’660.- (seicentottantamilaseicentosessanta) a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 agosto 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 29 settembre 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     deve essere l’accusato ritenuto autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti indicati nel decreto di accusa del 4 agosto 2009?

2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.Devono essere riconosciute pretese di diritto civile all’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento?

4.A chi vanno accollate le spese di giustizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 271 cpv 1; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3310/2009 del 4 agosto 2009;

condanna                         ACCU 1

1.alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo sofferto, per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);

§l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 350.- (trecentocinquanta);

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine dicinque giornidal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine disei mesidalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                               a carico di ACCU 1

fr. 150.00                tassa di giustizia

fr.                          350.00                spese giudiziarie

fr.500.00totale