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10.2009.571

Utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione ed incutere spaventeo alla moglie

Ticino · 2010-06-09 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.571

DA 4067/2009

Bellinzona

9 giugno 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di    1.   abuso di impianti di telecomunicazioni

per avere, a __________ e in varie imprecisate località del Cantone Ticino, nel periodo dal mese di novembre 2007 al mese di agosto 2009, per malizia o per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la moglie LESA 1, inviandole diversi SMS, alcuni dei quali minacciosi, utilizzando l’utenza telefonica __________, che sino al __________ 2009 era intestato alla moglie ma di fatto in uso all’accusato;

2.   minaccia

per avere, a __________ e in non meglio precisate località del Cantone Ticino, in data __________ 2009 e __________ 2009, incusso spavento e timore alla moglie LESA 1, inviandole 3 messaggi SMS minacciosi, e meglio scrivendole, tra l’altro,“..mi fai vomitare! Su ciò farò molta chiarezza e se è vero me la paghi”,“.. stai bene attenta a cosa fai quando conosci gente: i paletti!”,“..poi non piangere se ne paghi le dovute conseguenze qual esse siano”;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 179septiese 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 settembre 2009 n. 4067/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'050.00 (millecinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 70.00 (settanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 9 giugno 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore:

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione del proprio assistito da entrambi i capi d’accusa ed il riconoscimento di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È l’accusato autore colpevole di:

1.1 abuso di impianti di telecomunicazione,

1.2 minaccia,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 21.09.2009;

2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì, per quale periodo di prova?

4.     Chi sopporta gli oneri processuali?

5.     Devono essere assegnate ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 179septiese 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dai reati di:

- abuso di impianti di telecomunicazioni,exart. 179septies CP,

- minaccia,exart. 180 CP,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4067/2009 del 21 settembre 2009;

caricagli oneri processuali di fr. 300.00 allo Stato;

assegnafr. 500.00 a titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      300.00totale