Sachverhalt
avvenuti __________;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa del 14 settembre 2009 n. 3866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 28 settembre 2009;
indetto il dibattimento 10 giugno 2010, al quale è comparso laccusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa
n. 3866/2009 del 14 settembre 2009.
caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 100.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione, Camorino
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.600.00totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-; L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-. vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 settembre 2009; indetto il dibattimento 10 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa
n. 3866/2009 del 14 settembre 2009. carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 100.- per ripetibili. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della Circolazione, Camorino Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico dello Stato, fr. 400.00 tassa di giustizia fr. 200.00 spese giudiziarie fr. 600.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.568
DA 3866/2009
Bellinzona
10 giugno 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
fatti avvenuti __________;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa del 14 settembre 2009 n. 3866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 28 settembre 2009;
indetto il dibattimento 10 giugno 2010, al quale è comparso laccusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa
n. 3866/2009 del 14 settembre 2009.
caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 100.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione, Camorino
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.600.00totale