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10.2009.568

Circolare alla velocità di 144 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h

Ticino · 2010-06-10 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 settembre 2009 n. 3866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 10 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa

n. 3866/2009 del 14 settembre 2009.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 100.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       400.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.600.00totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-; L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-. vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 settembre 2009; indetto                               il dibattimento 10 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa

n. 3866/2009 del 14 settembre 2009. carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 100.- per ripetibili. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della Circolazione, Camorino Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico dello Stato, fr.                       400.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr. 600.00 totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.568

DA 3866/2009

Bellinzona

10 giugno 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione

fatti avvenuti __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 settembre 2009 n. 3866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 10 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa

n. 3866/2009 del 14 settembre 2009.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 100.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       400.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.600.00totale