opencaselaw.ch

10.2009.565

Guida in stato di ubriachezza

Ticino · 2010-06-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3719/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 17 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3719/2009 del 31 agosto 2009.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 17 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3719/2009 del 31 agosto 2009.

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 600.- (seicento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. alla multa di fr. 1000.- (mille); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Sezione della Circolazione, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                     1000.00       multa fr.                       350.00       tassa di giustizia fr.                       350.00       spese giudiziarie fr.1700.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.565

DA 3719/2009

Bellinzona

17 giugno 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Vera Ferretti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di        guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autofurgone targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.07 - max. 1.58 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3719/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 17 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3719/2009 del 31 agosto 2009.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 1000.- (mille);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della Circolazione, Camorino,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                     1000.00       multa

fr.                       350.00       tassa di giustizia

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.1700.00totale